+Articolo 6 1.

Articolo 6 1.

Gli Stati membri che figurano nell’allegato II del presente regolamento possono beneficiare di una cancellazione limitata fino a un massimo di 100 milioni delle quote EU ETS collettivamente prese in considerazione ai fini della conformità a norma del presente regolamento. Tale cancellazione è effettuata dai volumi messi all’asta dallo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito