+Articolo 6 2.

Articolo 6 2.

Le quote EU ETS prese in considerazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono considerate quote EU ETS in circolazione ai fini dell’articolo 1, paragrafo 4, della decisione (UE) 2015/1814.

Nel primo riesame a norma dell’articolo 3 di tale decisione, la Commissione valuta se mantenere la contabilizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito