+Articolo 6 4.
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Articolo 6 4.
Su richiesta di uno Stato membro, l’amministratore centrale designato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE («amministratore centrale») tiene conto di un ammontare fino alla concorrenza della quantità totale determinata a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento, ai fini della conformità dello Stato membro a norma dell’articolo 9 del presente regolamento. Un decimo della quantità totale di quote EU ETS determinata a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento è cancellato in virtù dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per ciascun anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 per detto Stato membro. Un sesto della quantità totale di quote EU ETS determinata a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento è cancellato in virtù dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per ciascun anno del periodo compreso tra il 2025 e il 2030 per gli Stati membri che hanno trasmesso alla Commissione la notifica di cui ai paragrafi 3 bis e 3 ter del presente articolo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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