+Articolo 6 5.

Articolo 6 5.

Laddove uno Stato membro, in conformità del paragrafo 3, abbia notificato alla Commissione la decisione di rivedere la percentuale comunicata in precedenza, una corrispondente quantità inferiore o superiore di quote EU ETS è cancellata per detto Stato membro riguardo a ciascuno degli anni, rispettivamente, dal 2026 al 2030 o dal 2028 al 2030.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito