+Articolo 11 2.

Articolo 11 2.

Uno Stato membro può beneficiare della riserva di sicurezza a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

il suo PIL pro capite ai prezzi di mercato del 2013, quale pubblicato da Eurostat nell’aprile 2016, è inferiore alla media dell’Unione;

b) 

le sue emissioni cumulative di gas a effetto serra per gli anni dal 2013 al 2020 nei settori coperti dal presente regolamento sono inferiori alle sue assegnazioni annuali complessive di emissioni per gli anni dal 2013 al 2020; e

c) 

le sue emissioni di gas a effetto serra superano le sue assegnazioni annuali di emissioni nel periodo dal 2026 al 2030, sebbene:

i) 

abbia esaurito gli strumenti di flessibilità a norma dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3;

ii) 

abbia fatto massimo uso possibile degli assorbimenti netti a norma dell’articolo 7, anche se tale quantità non raggiunge il livello fissato nell’allegato III;

iii) 

non abbia effettuato trasferimenti netti ad altri Stati membri ai sensi dell’articolo 5.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito