+Articolo 15 2.

Articolo 15 2.

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi da ogni bilancio globale concordato a norma dell’articolo 14 dell’accordo di Parigi circa il funzionamento del presente regolamento, incluso l’equilibrio tra domanda e offerta per le assegnazioni annuali di emissioni, nonché circa l’adeguatezza degli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’allegato I del presente regolamento per quanto riguarda il loro contributo agli obiettivi climatici dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2021/1119 e agli obiettivi stabiliti dall’accordo di Parigi. Tale relazione comprende in particolare una valutazione della necessità di ulteriori politiche e misure dell’Unione in vista delle necessarie riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri in un quadro post-2030. Essa include inoltre la valutazione di un percorso di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al presente regolamento che sia compatibile con l’obiettivo della neutralità climatica al più tardi nel 2050, tenuto conto del bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1119, nonché dell’importanza di promuovere l’equità e la solidarietà tra gli Stati membri e l’efficienza in termini di costi nel conseguimento di tale obiettivo. Tale relazione può essere corredata, se del caso, di proposte legislative.

La relazione di cui al primo comma tiene conto delle strategie a lungo termine degli Stati membri elaborate e comunicate a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999 e della relativa valutazione effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, del medesimo regolamento.

Consulenza scientifica

Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) («comitato consultivo») può, di propria iniziativa, fornire consulenza scientifica o pubblicare relazioni sulle misure dell’Unione, sugli obiettivi climatici, sui livelli annuali di emissioni e sulle flessibilità di cui al presente regolamento. La Commissione tiene conto della consulenza e delle relazioni pertinenti del comitato consultivo, in particolare per quanto riguarda le misure future volte a ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra nei settori contemplati dal presente regolamento.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito