+Articolo 8 3.
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Articolo 8 3.
Il notificatore fornisce le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 1 quanto prima, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell’autorità competente di spedizione. Su richiesta del notificatore, l’autorità competente di spedizione può prorogare tale termine di un periodo di tempo ragionevole se questi fornisce una spiegazione motivata del motivo per cui è necessaria tale proroga per poter fornire le informazioni e la documentazione richieste.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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