+Articolo 8 5.

Articolo 8 5.

L’autorità competente di spedizione può decidere che la notifica non è valida e non deve essere ulteriormente trattata se le informazioni e la documentazione fornite non sono sufficienti o se il notificatore non ha fornito informazioni entro il termine di cui al paragrafo 3, o se è stata presentata una prima richiesta a norma del paragrafo 4 entro il termine stabilito in tale paragrafo.

L’autorità competente di spedizione decide che la notifica non è valida e non deve essere ulteriormente trattata se le informazioni e la documentazione fornite a seguito della richiesta finale presentata a norma del paragrafo 4 non sono sufficienti o se il notificatore non ha fornito informazioni entro il termine di cui al paragrafo 4.

L’autorità competente di spedizione comunica al notificatore e alle altre autorità competenti interessate la sua decisione a norma del presente paragrafo quanto prima e comunque entro sette giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3 o, se del caso, al paragrafo 4.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito