+Articolo 8 6.
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Articolo 8 6.
Se l’autorità competente di spedizione ritiene che la notifica sia stata debitamente compilata conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, ne informa il notificatore e le altre autorità competenti interessate il prima possibile e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della notifica debitamente compilata, o entro sette giorni lavorativi dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al paragrafo 3 o, se del caso, al paragrafo 4.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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