+Articolo 8 6.

Articolo 8 6.

Se l’autorità competente di spedizione ritiene che la notifica sia stata debitamente compilata conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, ne informa il notificatore e le altre autorità competenti interessate il prima possibile e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della notifica debitamente compilata, o entro sette giorni lavorativi dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al paragrafo 3 o, se del caso, al paragrafo 4.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito