Articolo 8 8.
Il notificatore fornisce le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 7 quanto prima, e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell’autorità competente. Su richiesta del notificatore, l’autorità competente interessata può prorogare il termine di cui al primo comma per un periodo di tempo ragionevole se questi fornisce una spiegazione motivata del motivo per cui è necessaria tale proroga per poter fornire le informazioni e la documentazione richieste.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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