+Articolo 8 11.

Articolo 8 11.

L’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito comunica al notificatore e alle altre autorità competenti interessate che ritiene la notifica debitamente compilata quanto prima, ma comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6, o che ritiene le informazioni e la documentazione debitamente presentate quanto prima, ma comunque entro tre giorni lavorativi dalla data in cui il notificatore ha fornito le informazioni e la documentazione richieste a norma del paragrafo 8 e, se del caso, del paragrafo 9.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito