+Articolo 9 2.

Articolo 9 2.

Le autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito informano il notificatore della loro decisione e delle relative motivazioni nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, primo comma, e informano le altre autorità competenti interessate di tale decisione. L’autorità competente informa immediatamente il notificatore e le altre autorità competenti interessate delle decisioni adottate a norma del paragrafo 1, secondo e terzo comma.

Le autorizzazioni tacite di cui al paragrafo 1, quarto comma, sono valide per il periodo indicato nell’autorizzazione scritta rilasciata dall’autorità competente di destinazione a norma del primo comma.

Se, entro 30 giorni dalla data in cui il notificatore, l’autorità competente di spedizione o un’autorità competente di transito interessata sono stati informati in conformità dell’articolo 8, paragrafo 12, nessuna delle autorità competenti interessate ha adottato una decisione in conformità del paragrafo 1, primo comma, essa fornisce al notificatore, su richiesta, una spiegazione motivata.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito