+Articolo 9 5.

Articolo 9 5.

La spedizione è effettuata solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dall’articolo 16, paragrafi 1 e 2, e durante il periodo di validità dell’autorizzazione tacita o scritta di tutte le autorità competenti interessate conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. I rifiuti sono ricevuti nell’impianto per il recupero o lo smaltimento prima della fine del periodo di validità dell’autorizzazione tacita o scritta di tutte le autorità competenti interessate.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito