+Articolo 9 5.
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Articolo 9 5.
La spedizione è effettuata solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dall’articolo 16, paragrafi 1 e 2, e durante il periodo di validità dell’autorizzazione tacita o scritta di tutte le autorità competenti interessate conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. I rifiuti sono ricevuti nell’impianto per il recupero o lo smaltimento prima della fine del periodo di validità dell’autorizzazione tacita o scritta di tutte le autorità competenti interessate.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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