+Articolo 9 6.

Articolo 9 6.

Il recupero o lo smaltimento di rifiuti inerente a una spedizione è completato entro un anno dalla data in cui l’impianto che recupera o smaltisce i rifiuti li riceve, a meno che le autorità competenti interessate non indichino un termine più breve nella loro decisione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito