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+Articolo 9 6. |
Articolo 9 6.Il recupero o lo smaltimento di rifiuti inerente a una spedizione è completato entro un anno dalla data in cui l’impianto che recupera o smaltisce i rifiuti li riceve, a meno che le autorità competenti interessate non indichino un termine più breve nella loro decisione.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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