+Articolo 13 Notifica generale
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Articolo 13 Notifica generale

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 13 1.

Il notificatore può presentare una notifica generale che riguarda più di una spedizione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni, quali identificate in conformità dell’articolo 5, paragrafo 10, hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili;

b) 

i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto;

c) 

gli eventuali paesi di transito sono gli stessi, il tragitto delle diverse spedizioni è indicato nel documento di notifica o allegato a tale documento e il luogo da cui parte la spedizione è lo stesso.

Articolo 13 2.
Il notificatore può indicare in un allegato al documento di notifica uno o più possibili tragitti alternativi. Il documento di movimento compilato a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, contiene informazioni sul tragitto da seguire indicato nel documento di notifica, nonché su eventuali tragitti alternativi da seguire in caso di circostanze impreviste e indicati nel documento di notifica.
Articolo 13 3.
Le autorità competenti interessate possono subordinare la loro approvazione della notifica generale alla fornitura a posteriori di informazioni e documenti aggiuntivi, in conformità dell’articolo 5, paragrafi da 3 a 6.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito