+Articolo 13 Notifica generale
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Articolo 13 Notifica generale
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 13 1.
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Il notificatore può presentare una notifica generale che riguarda più di una spedizione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni, quali identificate in conformità dell’articolo 5, paragrafo 10, hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili;
b)
i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto;
c)
gli eventuali paesi di transito sono gli stessi, il tragitto delle diverse spedizioni è indicato nel documento di notifica o allegato a tale documento e il luogo da cui parte la spedizione è lo stesso.
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Articolo 13 2.
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Il notificatore può indicare in un allegato al documento di notifica uno o più possibili tragitti alternativi. Il documento di movimento compilato a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, contiene informazioni sul tragitto da seguire indicato nel documento di notifica, nonché su eventuali tragitti alternativi da seguire in caso di circostanze impreviste e indicati nel documento di notifica.
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Articolo 13 3.
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Le autorità competenti interessate possono subordinare la loro approvazione della notifica generale alla fornitura a posteriori di informazioni e documenti aggiuntivi, in conformità dell’articolo 5, paragrafi da 3 a 6.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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