+Articolo 18 2.

Articolo 18 2.

Una spedizione di cui al paragrafo 1 può essere organizzata dalla persona che organizza la spedizione di cui all’articolo 3, punto 7, punti ii), iii) e iv), solo se tale persona ha ottenuto un’autorizzazione o è registrata a norma del capo IV della direttiva 2008/98/CE.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito