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+Articolo 18 2. |
Articolo 18 2.Una spedizione di cui al paragrafo 1 può essere organizzata dalla persona che organizza la spedizione di cui all’articolo 3, punto 7, punti ii), iii) e iv), solo se tale persona ha ottenuto un’autorizzazione o è registrata a norma del capo IV della direttiva 2008/98/CE.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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