+Articolo 18 3.
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Articolo 18 3.
La persona che organizza la spedizione spedisce i rifiuti solo a un impianto di recupero dei rifiuti che ha ottenuto un’autorizzazione o una registrazione a norma del capo IV della direttiva 2008/98/CE. L’impianto presenta l’autorizzazione o la prova della registrazione alla persona che organizza la spedizione prima che la spedizione abbia luogo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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