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+Articolo 18 12. |
Articolo 18 12.Le informazioni prescritte nell’allegato VII sono messe a disposizione dagli Stati membri e dalla Commissione per fini di ispezione, applicazione delle norme, pianificazione e analisi statistiche, conformemente all’articolo 27 e alla legislazione nazionale.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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