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+Articolo 26 1. |
Articolo 26 1.Le spese risultanti dalla ripresa o dal recupero o dallo smaltimento in modo alternativo di rifiuti provenienti da una spedizione illegale, comprese le spese di trasporto dei rifiuti, recupero o smaltimento, in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 2 o 3, e, dal giorno in cui l’autorità competente di spedizione viene a conoscenza del fatto che una spedizione è illegale, le spese di deposito di cui all’articolo 25, paragrafo 12, sono poste a carico:
a)
del notificatore o di una persona considerata il notificatore di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettera a); o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c); o, se non è stata presentata alcuna notifica, conformemente alla lettera b);
b)
della persona considerata il notificatore, di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettera b), o di altre persone fisiche o giuridiche secondo il caso; o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c);
c)
dell’autorità competente di spedizione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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