+Articolo 26 3.

Articolo 26 3.

Le spese risultanti dal recupero o dallo smaltimento in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 10, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 12, sono poste a carico:

a) 

del notificatore o della persona considerata il notificatore secondo l’articolo 25, paragrafo 2, lettera b), o dell’articolo 25, paragrafo 6 o 7, o del destinatario, o di entrambi, in funzione della decisione presa dalle autorità competenti interessate; o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera b);

b) 

delle altre persone fisiche o giuridiche secondo il caso o, se anche ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c);

c) 

delle autorità competenti di spedizione e destinazione.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito