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+Articolo 26 3. |
Articolo 26 3.Le spese risultanti dal recupero o dallo smaltimento in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 10, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 12, sono poste a carico:
a)
del notificatore o della persona considerata il notificatore secondo l’articolo 25, paragrafo 2, lettera b), o dell’articolo 25, paragrafo 6 o 7, o del destinatario, o di entrambi, in funzione della decisione presa dalle autorità competenti interessate; o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera b);
b)
delle altre persone fisiche o giuridiche secondo il caso o, se anche ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c);
c)
delle autorità competenti di spedizione e destinazione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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