+Articolo 27 4.
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Articolo 27 4.
Gli Stati membri possono gestire i propri sistemi o software disponibili per la preparazione e il trattamento delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1 da parte delle autorità competenti, delle autorità coinvolte nelle ispezioni e, se del caso, degli operatori economici degli Stati membri, nonché per la presentazione e lo scambio elettronici delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri fanno in modo che tali sistemi e software siano interoperabili con il sistema centrale di cui al paragrafo 3, siano gestiti conformemente ai requisiti e alle norme stabiliti negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in applicazione del paragrafo 5 e consentano lo scambio delle informazioni e della documentazione tramite la piattaforma del sistema centrale in tempo reale. I sistemi di cui al primo comma agevolano la conservazione dei documenti conformemente all’articolo 20.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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