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+Articolo 28 2. |
Articolo 28 2.Il notificatore e il destinatario o, se pertinente, la persona che organizza la spedizione forniscono alle autorità competenti interessate, su loro richiesta, traduzioni autenticate delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 in una lingua per esse accettabile.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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