+Articolo 28 Lingua
---+Articolo 28 1.
---+Articolo 28 2.
---+Articolo 28 3.
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Articolo 28 Lingua
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 28 1.
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Tutte le notifiche, le informazioni, i documenti o le altre comunicazioni trasmesse in applicazione delle disposizioni del presente titolo sono fornite in una lingua accettabile per le autorità competenti interessate.
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Articolo 28 2.
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Il notificatore e il destinatario o, se pertinente, la persona che organizza la spedizione forniscono alle autorità competenti interessate, su loro richiesta, traduzioni autenticate delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 in una lingua per esse accettabile.
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Articolo 28 3.
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Entro il 21 maggio 2028, la Commissione incorpora nel sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3, una funzione che fornisce traduzioni di cortesia delle comunicazioni di cui al paragrafo 1.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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