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+Articolo 29 5. |
Articolo 29 5.Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione dell’operazione di trattamento dei rifiuti come operazione di recupero o di smaltimento, si applicano le disposizioni del presente regolamento in materia di smaltimento.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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