+Articolo 30 Spese amministrative

Articolo 30 Spese amministrative

Articolo 30

Spese amministrative

Le autorità competenti interessate o le autorità coinvolte nelle ispezioni possono porre a carico del notificatore e, se del caso, della persona che organizza la spedizione spese amministrative congrue e proporzionate per l’espletamento della procedura di notifica e sorveglianza, nonché le spese abituali per opportune analisi e ispezioni. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni applicate a livello nazionale in relazione a tali costi. La Commissione rende tali informazioni di dominio pubblico.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito