Articolo 30
Le autorità competenti interessate o le autorità coinvolte nelle ispezioni possono porre a carico del notificatore e, se del caso, della persona che organizza la spedizione spese amministrative congrue e proporzionate per l’espletamento della procedura di notifica e sorveglianza, nonché le spese abituali per opportune analisi e ispezioni. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni applicate a livello nazionale in relazione a tali costi. La Commissione rende tali informazioni di dominio pubblico.