+Articolo 36 Trasporto di rifiuti esclusivamente all’interno dello Stato membro
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Articolo 36 Trasporto di rifiuti esclusivamente all’interno dello Stato membro
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 36 1.
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Ciascuno Stato membro istituisce un regime appropriato di sorveglianza e controllo del trasporto di rifiuti che ha luogo esclusivamente all’interno della sua giurisdizione nazionale. Il regime tiene conto della necessità di assicurare la coerenza con il sistema dell’Unione istituito dai titoli II e VII.
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Articolo 36 2.
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Lo Stato membro informa la Commissione del proprio regime di sorveglianza e controllo del trasporto di rifiuti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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