+Articolo 38 6.

Articolo 38 6.

Se l’ufficio doganale di esportazione o l’ufficio doganale di uscita rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l’autorità competente del paese dell’ufficio doganale. L’autorità competente:

a) 

informa immediatamente della spedizione illegale l’autorità competente di spedizione nell’Unione;

b) 

garantisce la detenzione dei i rifiuti fino a che l’autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l’abbia comunicata per iscritto all’autorità competente del paese dell’ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti; e

c) 

comunica senza indugio la decisione dell’autorità competente di spedizione di cui alla lettera b) all’ufficio doganale di esportazione o all’ufficio doganale di uscita che ha rilevato la spedizione illegale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito