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+Articolo 38 6. |
Articolo 38 6.Se l’ufficio doganale di esportazione o l’ufficio doganale di uscita rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l’autorità competente del paese dell’ufficio doganale. L’autorità competente:
a)
informa immediatamente della spedizione illegale l’autorità competente di spedizione nell’Unione;
b)
garantisce la detenzione dei i rifiuti fino a che l’autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l’abbia comunicata per iscritto all’autorità competente del paese dell’ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti; e
c)
comunica senza indugio la decisione dell’autorità competente di spedizione di cui alla lettera b) all’ufficio doganale di esportazione o all’ufficio doganale di uscita che ha rilevato la spedizione illegale. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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