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+Articolo 42 3. |
Articolo 42 3.Il paese che presenta la richiesta dimostra di aver predisposto e attuato tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59. A tal fine il paese richiedente dimostra che:
a)
ha una strategia di gestione dei rifiuti o un piano globale che copre tutto il suo territorio e mostra la sua capacità e disponibilità ad assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti. Nella strategia o nel piano sono indicati almeno gli elementi seguenti:
i)
la quantità annuale di rifiuti totali prodotti nel paese, nonché la quantità annuale di rifiuti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente richiesta («rifiuti interessati dalla richiesta») prodotti nel paese e le stime in merito al modo in cui tali quantitativi si svilupperanno nei prossimi dieci anni;
ii)
la stima dell’attuale capacità di trattamento dei rifiuti in generale e la stima della capacità di trattamento dei rifiuti interessati dalla richiesta, nonché la stima dell’evoluzione di queste capacità nei 10 anni successivi;
iii)
la quota di rifiuti nazionali oggetto di raccolta differenziata, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per aumentare tale quota in futuro;
iv)
un'indicazione della quota di rifiuti nazionali interessati dalla richiesta che sono conferiti in discarica, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per ridurre tale quota in futuro;
v)
un'indicazione della quota di rifiuti nazionali riciclati, nonché gli obiettivi e le misure possibili per aumentare tale quota in futuro;
vi)
informazioni in merito alla quantità di rifiuti dispersi e alle misure adottate per prevenire la dispersione di rifiuti e raccoglierli;
vii)
una strategia su come garantire la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti importati nel suo territorio, compreso il possibile impatto di tali importazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti a livello nazionale;
viii)
informazioni sulla metodologia utilizzata per calcolare i dati di cui ai punti da i) a vi);
b)
ha un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti che comprende almeno gli elementi seguenti:
i)
sistema o sistemi di rilascio di autorizzazioni o di concessione di licenze o di registrazione per gli impianti di trattamento di rifiuti;
ii)
sistema o sistemi di rilascio di autorizzazioni, di concessione o di registrazione di licenze per il trasporto di rifiuti;
iii)
disposizioni destinate ad assicurare che i rifiuti residui generati dall’operazione di recupero dei rifiuti interessati dalla richiesta sono gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59;
iv)
controlli adeguati dell’inquinamento applicati alle operazioni di gestione dei rifiuti, compresi limiti di emissioni per la protezione dell’aria, del suolo e dell’acqua e misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di tali operazioni;
v)
disposizioni in materia di garanzia dell’attuazione degli obblighi nazionali e internazionali relativi alla gestione e spedizione di rifiuti, nonché in materia di ispezione e sanzioni a tal fine;
c)
è parte degli accordi ambientali multilaterali di cui all’allegato VIII e ha adottato le misure necessarie per adempiere gli obblighi derivanti da tali accordi;
d)
ha una strategia intesa a garantire l’osservanza della legislazione nazionale sulla gestione dei rifiuti e sulla spedizione dei rifiuti, che comprende misure di controllo e monitoraggio, incluse informazioni sul numero di ispezioni delle spedizioni di rifiuti e degli impianti di gestione dei rifiuti e sulle sanzioni imposte in caso di violazione delle norme nazionali pertinenti. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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