+Articolo 44 4.

Articolo 44 4.

Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 4, la persona che organizza la spedizione provvede affinché le informazioni che l’impianto deve fornire in conformità dell’articolo 18, paragrafi 8 e 9, siano incluse in un sistema di cui all’articolo 27, a meno che tali impianti non siano collegati a un sistema di cui all’articolo 27.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito