+Articolo 55 Obblighi delle autorità competenti di destinazione nell’Unione
---+Articolo 55 1.
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Articolo 55 Obblighi delle autorità competenti di destinazione nell’Unione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 55 1.
In caso di importazioni nell’Unione, l’autorità competente di destinazione nell’Unione impone e adotta le misure necessarie per garantire che tutti i rifiuti spediti nella zona posta sotto la sua giurisdizione siano gestiti senza pericolo per la salute umana e in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59 del presente regolamento, nonché a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/98/CE e altro diritto dell’Unione sui rifiuti, in particolare la normativa dell’Unione di cui all’allegato IX, parte 1, per tutta la durata della spedizione, compresi il recupero o lo smaltimento nel paese di destinazione.
Articolo 55 2.
L’autorità competente di cui al paragrafo 1 vieta inoltre le importazioni di rifiuti da paesi terzi se ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti conformemente agli obblighi di cui al paragrafo 1.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
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3. Standard correlati

Standard
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