+Articolo 56 2.
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Articolo 56 2.
Il paese o territorio d’oltremare e lo Stato membro a cui è legato possono applicare le procedure nazionali dello Stato membro alle spedizioni dal paese o territorio d’oltremare verso lo Stato membro se nessun altro paese è coinvolto nella spedizione in veste di paese di transito. Qualora applichi procedure nazionali a tali spedizioni, uno Stato membro lo notifica alla Commissione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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