+Articolo 61 4.

Articolo 61 4.

Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti sia conforme al presente regolamento, possono imporre al notificatore, alla persona che organizza la spedizione, al detentore dei rifiuti, al vettore, al destinatario e all’impianto che riceve i rifiuti di presentare prove documentali utili entro un termine da esse specificato e possono trattenere i rifiuti di una spedizione e, se necessario, il mezzo di trasporto contenente i rifiuti, nonché sospenderne il trasporto dei rifiuti fino a quando non viene fornita tale documentazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito