+Articolo 61 5.

Articolo 61 5.

Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti soggetta agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 sia destinata a operazioni di recupero conformi all’articolo 59, possono imporre alla persona che organizza la spedizione e al destinatario di presentare prove documentali utili fornite dall’impianto di recupero intermedio e non intermedio e, ove necessario, approvate dall’autorità competente del paese di destinazione. In caso di esportazione dall’Unione, le autorità coinvolte nelle ispezioni richiedono prove documentali dell’audit effettuato a norma dell’articolo 46.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito