+Articolo 79 1.
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Articolo 79 1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare gli allegati I A, I B, I C, II, III, III A, III B, IV, V, VI e VII al fine di tenere conto delle modifiche concordate nel contesto della convenzione di Basilea e della decisione OCSE.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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