+Articolo 79 3.
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Articolo 79 3.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato III A al fine di includervi, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, le miscele di due o più rifiuti di cui all’allegato III, sempreché la composizione di tali miscele di rifiuti non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e, qualora si dimostri che la miscela di rifiuti in questione sarà gestita in modo ecologicamente corretto all’interno dell’Unione e al fine di disporre che una o più voci dell’allegato III A si applichino unicamente alle spedizioni tra Stati membri qualora si dimostri che la miscela di rifiuti in questione non sarà gestita in modo ecologicamente corretto nei paesi ai quali si applica la decisione OCSE.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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