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+Articolo 82 Modifiche del regolamento (UE) n. 1257/2013 |
Articolo 82 Modifiche del regolamento (UE) n. 1257/2013Articolo 82 Modifiche del regolamento (UE) n. 1257/2013 Il regolamento (UE) n. 1257/2013 è così modificato:
1)
all’articolo 3, paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), e degli articoli 13, 15 e 16 si intende per:»;
2)
all’articolo 6, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
siano riciclate unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo e, nel caso di navi considerate rifiuti pericolosi, situate in un’area sotto la giurisdizione nazionale di uno Stato membro ed esportate dall’Unione, unicamente presso gli impianti inclusi nell’elenco europeo che sono ubicati nei paesi di cui all’allegato VII della convenzione di Basilea;». 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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