+TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
---+Articolo 72 Formato delle comunicazioni
---+Articolo 73 Rendicontazione
------+Articolo 73 1.
------+Articolo 73 2.
------+Articolo 73 3.
------+Articolo 73 4.
------+Articolo 73 5.
---+Articolo 74 Cooperazione internazionale
---+Articolo 75 Designazione delle autorità competenti
---+Articolo 76 Designazione dei corrispondenti
---+Articolo 77 Designazione degli uffici doganali di entrata e di uscita
---+Articolo 78 Notifica e informazione riguardo alle designazioni
------+Articolo 78 1.
------+Articolo 78 2.
------+Articolo 78 3.
------+Articolo 78 4.
------+Articolo 78 5.
---+Articolo 79 Modifiche degli allegati da I a X e XII
------+Articolo 79 1.
------+Articolo 79 2.
------+Articolo 79 3.
------+Articolo 79 4.
------+Articolo 79 5.
------+Articolo 79 6.
------+Articolo 79 7.
------+Articolo 79 8.
---+Articolo 80 Esercizio della delega
------+Articolo 80 1.
------+Articolo 80 2.
------+Articolo 80 3.
------+Articolo 80 4.
------+Articolo 80 5.
------+Articolo 80 6.
---+Articolo 81 Procedura di comitato
------+Articolo 81 1.
------+Articolo 81 2.
---+Articolo 82 Modifiche del regolamento (UE) n. 1257/2013
---+Articolo 83 Modifica del regolamento (UE) 2020/1056
---+Articolo 84 Riesame
---+Articolo 85 Abrogazione e disposizioni transitorie
------+Articolo 85 1.
------+Articolo 85 2.
------+Articolo 85 3.
------+Articolo 85 4.
------+Articolo 85 5.
------+Articolo 85 6.
------+Articolo 85 7.
------+Articolo 85 8.
---+Articolo 86 Entrata in vigore e applicazione
------+Articolo 86 1.
------+Articolo 86 2.
------+Articolo 86 3.
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TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 72 Formato delle comunicazioni
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Articolo 72
Formato delle comunicazioni
Laddove non si applichino le disposizioni di cui all’articolo 27 o gli attori esterni all’Unione non siano collegati al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3, i soggetti interessati possono trasmettere e scambiare le informazioni e la documentazione di cui al presente regolamento per posta ordinaria, fax, posta elettronica con firma digitale, posta elettronica senza firma digitale seguita da invio postale o, se concordato tra i soggetti interessati, per posta elettronica senza firma digitale. In caso di posta elettronica con firma digitale, il timbro o la firma richiesti sono sostituiti dalla firma digitale.
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Articolo 73 Rendicontazione
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Articolo 74 Cooperazione internazionale
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Articolo 74
Cooperazione internazionale
Gli Stati membri, se opportuno e necessario in collaborazione con la Commissione, cooperano con le altre parti della convenzione di Basilea e con le organizzazioni internazionali, tra l’altro attraverso lo scambio o la condivisione di informazioni, la promozione di tecnologie ecologicamente corrette e l’elaborazione di adeguati codici di buona prassi.
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Articolo 75 Designazione delle autorità competenti
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Articolo 75
Designazione delle autorità competenti
Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti responsabili per l’attuazione del presente regolamento. Ciascuno Stato membro designa una sola autorità competente di transito.
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Articolo 76 Designazione dei corrispondenti
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Articolo 76
Designazione dei corrispondenti
Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno uno o più corrispondenti incaricati di informare e consigliare le persone o le imprese che desiderano informazioni sull’attuazione del presente regolamento. Il corrispondente della Commissione trasmette ai corrispondenti degli Stati membri qualsiasi quesito che gli sia posto e che riguardi questi ultimi, e viceversa.
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Articolo 77 Designazione degli uffici doganali di entrata e di uscita
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Articolo 77
Designazione degli uffici doganali di entrata e di uscita
Gli Stati membri possono designare uffici doganali specifici di entrata e di uscita per le spedizioni di rifiuti che entrano nell’Unione e ne escono. Se uno Stato membro decide di designare tali uffici doganali, nessun altro valico di frontiera all’interno di tale Stato membro è utilizzato per le spedizioni in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione.
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Articolo 78 Notifica e informazione riguardo alle designazioni
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Articolo 79 Modifiche degli allegati da I a X e XII
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Articolo 80 Esercizio della delega
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Articolo 81 Procedura di comitato
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Articolo 82 Modifiche del regolamento (UE) n. 1257/2013
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Articolo 82
Modifiche del regolamento (UE) n. 1257/2013
Il regolamento (UE) n. 1257/2013 è così modificato:
1)
all’articolo 3, paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), e degli articoli 13, 15 e 16 si intende per:»;
2)
all’articolo 6, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
siano riciclate unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo e, nel caso di navi considerate rifiuti pericolosi, situate in un’area sotto la giurisdizione nazionale di uno Stato membro ed esportate dall’Unione, unicamente presso gli impianti inclusi nell’elenco europeo che sono ubicati nei paesi di cui all’allegato VII della convenzione di Basilea;».
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Articolo 83 Modifica del regolamento (UE) 2020/1056
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Articolo 83
Modifica del regolamento (UE) 2020/1056
Il regolamento (UE) 2020/1056 è così modificato:
1)
all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:
«iv)
all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio (
*1
); il presente regolamento non pregiudica i controlli eseguiti dagli uffici doganali previsti dalle pertinenti disposizioni degli atti giuridici dell’Unione;
2)
all’articolo 5 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis.
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti accettano le informazioni regolamentari, incluse le informazioni aggiuntive, in conformità del regolamento (UE) 2024/1157 a partire dal 21 maggio 2026.»;
3)
all’articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso;
4)
all’articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4.
In deroga al paragrafo 3, gli elementi di cui al paragrafo 1 che sono connessi ai requisiti di informazione stabiliti nelle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), sono adottati non oltre la data di cui all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157.»;
5)
all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4.
In deroga al paragrafo 3, gli elementi di cui al paragrafo 1 che sono connessi in modo specifico all’accesso e al trattamento da parte delle autorità delle informazioni regolamentari in relazione ai requisiti stabiliti nelle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), inclusa la comunicazione con gli operatori economici in relazione a tali informazioni, sono adottati non oltre la data di cui all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157.»;
6)
all’articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3.
In deroga al paragrafo 2, gli elementi di cui al paragrafo 1 che sono connessi in modo specifico al trattamento delle informazioni regolamentari in relazione ai requisiti stabiliti nelle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), sono adottati non oltre la data di cui all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157.»;
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Articolo 84 Riesame
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Articolo 84
Entro il 31 dicembre 2035 la Commissione riesamina il presente regolamento, tenendo conto, tra l’altro, delle relazioni redatte in conformità dell’articolo 73 e dell’esame di cui all’articolo 62, paragrafo 5, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui relativi risultati, corredata, se lo reputa opportuno, di una proposta legislativa.
Durante il riesame e nel quadro della relazione, la Commissione valuta in particolare:
a)
l’efficienza della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al Titolo II, capo 1, e in particolare le relative tempistiche di cui agli articoli 8, 14, 15 e 16, segnatamente analizzando elementi quali il numero di obiezioni e di autorizzazioni e il tempo che intercorre tra la trasmissione di una notifica e l’adozione di una decisione al riguardo. La Commissione può utilizzare a tal fine i dati conservati nei sistemi di cui all’articolo 27;
b)
se la pubblicazione dei dati sulle spedizioni di rifiuti in conformità dell’articolo 21 assicura una trasparenza adeguata, segnatamente analizzando se e per quale motivo i nomi degli impianti a destinazione sono stati considerati riservati a norma della legislazione dell’Unione e nazionale dalle autorità competenti o dalle persone che organizzano le spedizioni;
c)
se il presente regolamento ha contribuito in misura sufficiente alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero, tenendo conto delle relazioni e dei dati pubblicati dalle pertinenti agenzie dell’Unione.
Durante il riesame e nel quadro della relazione, la Commissione valuta inoltre se il principio di uguaglianza nel diritto dell’Unione è stato rispettato, valuta in tale contesto il possibile impatto sulla competitività degli Stati membri e adotta misure correttive qualora ciò sia ritenuto necessario.
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Articolo 85 Abrogazione e disposizioni transitorie
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Articolo 86 Entrata in vigore e applicazione
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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