+Articolo 86 Entrata in vigore e applicazione
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Articolo 86 Entrata in vigore e applicazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 86 1.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 86 2.
Esso si applica a decorrere dal 21 maggio 2026.
Articolo 86 3.

Tuttavia, con riguardo alle disposizioni seguenti si applicano le date di applicazione seguenti:

a) 

l’articolo 83, punti 4, 5 e 6, si applica a decorrere dal 20 agosto 2020;

b) 

l’articolo 2, paragrafo 2, lettera i), l’articolo 7, paragrafo 10, l’articolo 11, paragrafo 5, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 15, paragrafo 6, l’articolo 18, paragrafo 15, l’articolo 27, paragrafi 2 e 5, l’articolo 29, paragrafi 3 e 6, l’articolo 31, gli articoli da 41 a 43, l’articolo 45, l’articolo 51, paragrafo 7, l’articolo 61, paragrafo 7, l’articolo 66, e gli articoli da 79 a 82 e l’articolo 83, punti da 1 a 3, si applicano a decorrere dal 20 maggio 2024;

c) 

l’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), si applica a decorrere dal 21 novembre 2026;

d) 

gli articoli 38, paragrafo 2, lettera b), 40, 44, paragrafo 2, lettera a), 46 e 47 si applicano a decorrere dal 21 maggio 2027, fatta eccezione per l’articolo 40, paragrafo 3, lettera b), che si applica a decorrere dal 21 maggio 2026.

e) 

l’articolo 73 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito