+Articolo 2 Date di riferimento per le segnalazioni
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Articolo 2 Date di riferimento per le segnalazioni

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 2 1.

Gli enti trasmettono alle autorità competenti informazioni sulla situazione in essere alle seguenti date di riferimento per le segnalazioni:

a) 

segnalazioni mensili: ultimo giorno di ogni mese;

b) 

segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

c) 

segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;

d) 

segnalazioni annuali: 31 dicembre.

Articolo 2 2.
Le informazioni trasmesse in base ai modelli di cui agli allegati III e IV, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato V, in riferimento a un determinato periodo, sono comunicate cumulativamente dal primo giorno dell’anno contabile alla data di riferimento.
Articolo 2 3.
Laddove la legislazione nazionale consenta agli enti di segnalare le informazioni finanziarie basandosi sulla fine del loro anno contabile che non corrisponde a quella dell’anno civile, le date di riferimento per le segnalazioni possono essere adattate di conseguenza, in modo tale che le informazioni finanziarie e le informazioni ai fini dell’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva di capitale per i G-SII siano segnalate rispettivamente ogni tre, sei o dodici mesi dalla fine di tale anno contabile.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
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