+Articolo 19 2.

Articolo 19 2.

Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate con le frequenze seguenti:

a) 

le informazioni specificate nell’allegato XVI, parti A, B e D, con frequenza trimestrale;

b) 

le informazioni specificate nell’allegato XVI, parte C, con frequenza annuale;

c) 

le informazioni specificate nell’allegato XVI, parte E, con frequenza semestrale.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
  • EULAW_DA -

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