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+Articolo 19 2. |
Articolo 19 2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate con le frequenze seguenti:
a)
le informazioni specificate nell’allegato XVI, parti A, B e D, con frequenza trimestrale;
b)
le informazioni specificate nell’allegato XVI, parte C, con frequenza annuale;
c)
le informazioni specificate nell’allegato XVI, parte E, con frequenza semestrale. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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