+Articolo 17 2

Articolo 17 2

2. I membri decidono all'unanimità di:

a) modificare l'oggetto del gruppo,

b) modificare il numero di voti attribuito a ciscuno di essi,

c) modificare le condizioni di adozione delle decisioni,

d) prorogare la durata del gruppo oltre il termine fissato nel contratto di gruppo,

e) modificare la quota del contributo di ciascuno dei membri o di alcuni di essi al finanziamento del gruppo,

f) modificare qualsiasi altro obbligo di un membro, salvo che il contratto di gruppo non disponga altrimenti,

g) procedere a qualsiasi modifica del contratto di gruppo non considerata dal presente paragrafo, salvo che tale contratto non disponga altrimenti.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 31.07.1985 00:00:00 -Doknr: CELEX:31985R2137
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