+ALLEGATO XI
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ALLEGATO XI
ALLEGATO XI
ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DELLA LEVA FINANZIARIA
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PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.
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Struttura e altre convenzioni
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1.1.
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Struttura
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1.2.
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Convenzione di numerazione
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1.3.
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Abbreviazioni
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1.4.
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Convenzione dei segni
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PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
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1.
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Formule per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria
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2.
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Soglie di rilevanza per derivati
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3.
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C 47.00 — Calcolo del coefficiente di leva finanziaria (LRCalc)
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4.
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C 40.00 — Trattamento alternativo della misura dell’esposizione (LR1)
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5.
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C 43.00 — Disaggregazione alternativa delle componenti della misura dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria (LR4)
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6.
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C 44.00 – Informazioni di carattere generale (LR5)
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7.
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C 48.00 Volatilità del coefficiente di leva finanziaria (LR6)
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8.
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C 48.01 Volatilità del coefficiente di leva finanziaria: valore medio per il periodo di riferimento
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9.
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C 48.02 Volatilità del coefficiente di leva finanziaria: valori giornalieri per il periodo di riferimento
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PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1.
Struttura e altre convenzioni
1.1.
Struttura
1. Il presente allegato contiene istruzioni aggiuntive per i modelli (di seguito «LR») riportati nell’allegato X del presente regolamento.
2. Il quadro consta in tutto di cinque modelli:
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C 47.00: Calcolo del coefficiente di leva finanziaria (LRCalc): Calcolo del coefficiente di leva finanziaria;
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C 40.00: Modello 1 del coefficiente di leva finanziaria (LR1): Trattamento alternativo della misura dell’esposizione;
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C 43.00: Modello 4 del coefficiente di leva finanziaria (LR4): Disaggregazione alternativa delle componenti della misura dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria;
—
C 44.00: Modello 5 del coefficiente di leva finanziaria (LR5): Informazioni di carattere generale;
—
C 48.00: Volatilità del coefficiente di leva finanziaria (LR6).
3. Per ciascun modello sono forniti i riferimenti giuridici e ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione.
1.2.
Convenzione di numerazione
4. Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura illustrata nei punti riportati di seguito. Questi codici numerici sono ampiamente utilizzati nelle norme di validazione.
5. Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {modello;riga;colonna}. Un asterisco segnala il riferimento all’intera riga o all’intera colonna.
6. In caso di validazioni all’interno di un modello nel quale si utilizzano soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello e si limitano a {riga;colonna}.
7. Ai fini della segnalazione della leva finanziaria, «di cui» si riferisce a una voce che costituisce un sottogruppo di una categoria di esposizioni di livello superiore, mentre «voce per memoria» si riferisce a una voce distinta che non costituisce un sottogruppo di una classe di esposizioni. La segnalazione di entrambi i tipi di cella è obbligatoria, ove non diversamente specificato.
1.3.
Abbreviazioni
8. Ai fini del presente allegato e dei relativi modelli sono usate le abbreviazioni seguenti:
a.
«CRR» per il regolamento sui requisiti patrimoniali ossia il regolamento (UE) n. 575/2013;
b.
«CRD» per la direttiva sui requisiti patrimoniali ossia la direttiva 2013/36/UE;
c.
«SFT» per l’operazione di finanziamento tramite titoli ossia l’operazione di vendita con patto di riacquisto, l’operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito o il finanziamento con margini di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 139, del regolamento (UE) n. 575/2013;
d.
«CRM» per l’attenuazione del rischio di credito;
e.
«CSD» per il depositario centrale di titoli;
f.
«QCCP» per la controparte centrale qualificata;
g.
«PFE» per l’esposizione potenziale futura.
1.4.
Convenzione dei segni
9. Tutti gli importi sono segnalati come cifre positive, ad eccezione di:
a.
voci la cui intestazione è preceduta da un segno negativo (-) e per cui non è prevista la segnalazione di cifre positive;
b.
{LRCalc;0310;0010}, {LRCalc;0320;0010}, {LRCalc;0330;0010} e {LRCalc;0340;0010}, che in casi estremi potrebbero indicare valori negativi; altrimenti indicano valori positivi;
c.
{LRCalc;0280;0010} può indicare valori positivi in virtù dell’articolo 473 bis, paragrafo 7, del CRR; altrimenti indica valori negativi.
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
1.
Formule per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria
1. Il coefficiente di leva finanziaria si basa su una misura del capitale e una misura dell’esposizione complessiva, da calcolare utilizzando le celle di LRCalc.
2. Coefficiente di leva finanziaria — definizione pienamente adottata = {LRCalc;0310;0010}/{LRCalc;0290;0010}.
3. Coefficiente di leva finanziaria — definizione transitoria = {LRCalc;0320;0010}/{LRCalc;0300;0010}.
2.
Soglie di rilevanza per derivati
4. Al fine di ridurre gli oneri di segnalazione a carico degli enti con limitate esposizioni in derivati, per determinare l’importanza relativa delle esposizioni in derivati rispetto all’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria si applicano le misure indicate qui di seguito. Gli enti calcolano tali misure come segue:
6. dove: la misura dell’esposizione in strumenti derivati è uguale a: {LRCalc;0061;0010}+ {LRCalc;0065;0010}+{LRCalc;0071;0010}+{LRCalc;0081;0010}+{LRCalc;0091;0010}+{LRCalc;0092;0010}+{LRCalc;0093;0010}+{LRCalc;0101;0010}+{LRCalc;0102;0010}+{LRCalc;0103;0010}+{LRCalc;0104;0010}+{LRCalc;0110;0010}+{LRCalc;0120;0010}+{LRCalc;0130;0010}+{LRCalc;0140;0010};
7. dove: la misura dell’esposizione complessiva è uguale a: {LRCalc;0290;0010}.
8. Importo nozionale totale cui fanno riferimento i derivati = {LR1; 0010;0070} (gli enti segnalano sempre questa cella).
9. Volume dei derivati su crediti = {LR1;0020;0070} + {LR1;0050;0070} (gli enti segnalano sempre queste celle).
10. Gli enti devono segnalare le celle citate nel punto 13 se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a)
la quota di derivati di cui al punto 5 è superiore all’1,5 %;
b)
la quota di derivati di cui al punto 5 è superiore al 2,0 %.
Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4 del presente regolamento, tranne per la lettera b), nel qual caso gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia.
11. Gli enti per i quali l’importo nozionale totale cui fanno riferimento i derivati definito al punto 8 è superiore a 10 miliardi di EUR segnalano le celle citate nel punto 13 anche se la loro quota di derivati non soddisfa le condizioni del punto 10.
I criteri di inclusione dell’articolo 4 del presente regolamento non si applicano al punto 4. Gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia.
12. Gli enti devono segnalare le celle citate nel punto 14 se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a)
il volume dei derivati su crediti di cui al punto 9 è superiore a 300 milioni di EUR;
b)
il volume dei derivati su crediti di cui al punto 9 è superiore a 500 milioni di EUR.
Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4 del presente regolamento, tranne per la lettera b), nel qual caso gli enti iniziano a segnalare dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia.
13. Le celle che gli enti sono tenuti a compilare conformemente ai punti 10 e 11 sono: {LR1;0010;0010}, {LR1;0010;0020}, {LR1;0020;0010}, {LR1;0020;0020}, {LR1;0030;0070}, {LR1;0040;0070}, {LR1;0050;0010}, {LR1;0050;0020}, {LR1;0060;0010}, {LR1;0060;0020} e {LR1;0060;0070}.
14. Le celle che gli enti sono tenuti a compilare conformemente al punto 12 sono: {LR1;0020;0075}, {LR1;0050;0075} e {LR1;0050;0085}.
3.
C 47.00 — Calcolo del coefficiente di leva finanziaria (LRCalc)
15. Questo modello raccoglie i dati necessari per calcolare il coefficiente di leva finanziaria definito alla parte sette del CRR.
16. Gli enti segnalano il coefficiente di leva finanziaria su base trimestrale. Per ciascun trimestre il valore «alla data di riferimento per le segnalazioni» è il valore dell’ultimo giorno di calendario del terzo mese del trimestre di riferimento.
17. Gli enti segnalano gli elementi nella sezione relativa ai valori dell’esposizione con un segno positivo conformemente alla convenzione dei segni di cui alla parte I, punto 9, del presente allegato (escluse {LRCalc;0270;0010} e {LRCalc;0280;0010}), come se gli elementi con un segno negativo (ad esempio esenzioni/deduzioni) conformemente alla convenzione dei segni di cui alla parte I, punto 9, del presente allegato non si applicassero.
18. Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o l’esposizione del coefficiente di leva finanziaria è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o l’esposizione del coefficiente di leva finanziaria è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.
19. Se un importo può essere ammissibile a una riduzione per molteplici motivi, tale importo è dedotto soltanto dall’esposizione in una delle righe del modello C 47.00.
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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Riga e colonna
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Valori dell’esposizione
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{0010;0010}
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SFT: valore dell’esposizione
Articolo 429 ter, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5, del CRR.
Esposizione per le SFT calcolata a norma dell’articolo 429 ter, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5, del CRR.
Gli enti indicano in questa cella le operazioni conformi all’articolo 429 sexies, paragrafo 7, lettera c), del CRR.
Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione), inserendoli piuttosto in {0190;0010}.
Gli enti non includono in questa cella le SFT effettuate come agente nelle quali, conformemente all’articolo 429 sexies, paragrafo 7, lettera a), del CRR, l’ente fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore.
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{0020;0010}
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SFT: maggiorazione per il rischio di controparte
Articolo 429 sexies, paragrafo 1, del CRR.
Maggiorazione per il rischio di controparte delle SFT, incluse quelle fuori bilancio, determinata a norma dell’articolo 429 sexies, paragrafo 2 o, secondo il caso, paragrafo 3 e paragrafo 4, del CRR.
Gli enti indicano in questa cella le operazioni conformi all’articolo 429 sexies, paragrafo 7, lettera c), del CRR.
Gli enti non includono in questa cella le SFT effettuate come agente nelle quali, conformemente all’articolo 429 sexies, paragrafo 7, lettera a), del CRR, l’ente fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore. Gli enti indicano detti elementi piuttosto in {0040;0010}.
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{0030;0010}
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Deroga per le SFT: maggiorazione a norma dell’articolo 429 sexies, paragrafo 5, e dell’articolo 222 del CRR
Articolo 429 sexies, paragrafo 5, e articolo 222 del CRR.
Valore dell’esposizione delle SFT, incluse quelle fuori bilancio, calcolato a norma dell’articolo 222 del CRR, fatta salva una soglia minima del 20 % relativamente al fattore di ponderazione del rischio applicabile.
Gli enti indicano in questa cella le operazioni conformi all’articolo 429 sexies, paragrafo 7, lettera c), del CRR.
Gli enti non indicano in questa cella le operazioni nelle quali la componente di maggiorazione del valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria è determinata con il metodo di cui all’articolo 429 sexies, paragrafo 1, del CRR.
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{0040;0010}
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Rischio di controparte delle SFT in cui l’ente opera come agente
Articolo 429 sexies, paragrafo 7, lettera a), e paragrafi 2 e 3, del CRR.
Valore dell’esposizione per le SFT effettuate come agente nelle quali, conformemente all’articolo 429 sexies, paragrafo 7, lettera a), del CRR, l’ente fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore; tale valore consiste soltanto nella maggiorazione determinata a norma dell’articolo 429 sexies, paragrafo 2 o, secondo il caso, paragrafo 3, del CRR.
Gli enti non includono in questa cella le operazioni conformi all’articolo 429 sexies, paragrafo 7, lettera c). Gli enti indicano detti elementi piuttosto, secondo il caso, in {0010;0010} e {0020;0010} oppure in {0010;0010} e {0030;0010}.
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{0050;0010}
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(-) Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera g), e articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR.
Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione su SFT compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR.
Se si tratta di un titolo, la componente CCP esentata non è segnalata in questa cella, a meno che si tratti di un titolo ridato in garanzia che, in base alla disciplina contabile applicabile (ossia a norma dell’articolo 111, paragrafo 1, prima frase, del CRR), è riportato al suo intero valore.
Gli enti includono l’importo segnalato in questa cella anche in {0010;0010}, {0020;0010} e {0030;0010}, come se l’esenzione non si applicasse, e, se si tratta di un titolo ridato in garanzia che, in base alla disciplina contabile applicabile, è riportato al suo intero valore, anche in {0190;0010}.
L’ente può segnalare in questa cella il margine iniziale da esso costituito in garanzia per la componente esentata dell’SFT segnalato in {0190;0010} e non in {0020;0010} o {0030;0010}.
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{0061;0010}
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Derivati: contributo al costo di sostituzione nel quadro del SA-CCR (senza l’effetto delle garanzie reali sul NICA)
Articolo 429 quater, paragrafo 1, del CRR.
Costo di sostituzione di cui all’articolo 275 del CRR senza l’effetto delle garanzie reali sul NICA e senza l’effetto di margini di variazione. Ai fini di questa cella gli enti non applicano le deroghe di cui all’articolo 429 quater, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera g), del CRR. L’importo è segnalato con il fattore alfa 1,4 applicato come specificato all’articolo 274, paragrafo 2, del CRR.
Come previsto dall’articolo 429 quater, paragrafo 1, del CRR, gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione a norma dell’articolo 295 del CRR. Non si applica la compensazione tra prodotti differenti. Tuttavia, gli enti possono compensare all’interno della categoria di prodotti di cui all’articolo 272, punto 25, lettera c), del CRR e i derivati su crediti quando sono soggetti ad un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all’articolo 295, lettera c), del CRR.
Gli enti includono tutti i derivati su crediti, non soltanto quelli inclusi nel portafoglio di negoziazione.
Gli enti non comprendono in questa cella i contratti misurati applicando il metodo standardizzato semplificato o il metodo dell’esposizione originaria.
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{0065;0010}
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(-) Effetto del riconoscimento delle garanzie reali sul NICA per quanto riguarda le operazioni compensate per conto del cliente mediante QCCP (SA-CCR - costo di sostituzione)
Articolo 429 quater, paragrafo 4, del CRR.
Applicazione della deroga di cui all’articolo 429 quater, paragrafo 4, del CRR sul calcolo del costo di sostituzione per i contratti derivati con clienti ove tali contratti siano compensati da una QCCP. L’importo è segnalato con il fattore alfa 1,4 applicato come specificato all’articolo 274, paragrafo 2, del CRR.
Gli enti includono l’importo segnalato in questa cella anche in {0061;0010} come se la deroga non si applicasse.
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{0071;0010}
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(-) Effetto del margine di variazione ricevuto in contante ammissibile compensato a fronte del valore di mercato dei derivati (SA-CCR - costo di sostituzione)
Articolo 429 quater, paragrafo 3, del CRR.
Margine di variazione ricevuto in contante dalla controparte ammissibile alla compensazione a fronte della parte del costo di sostituzione dell’esposizione in derivati a norma dell’articolo 429 quater, paragrafo 3, del CRR. L’importo è segnalato con il fattore alfa 1,4 applicato come specificato all’articolo 274, paragrafo 2, del CRR.
Non è segnalato il margine di variazione ricevuto in contante su una componente CCP esentata a norma dell’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera g), del CRR.
Gli enti includono l’importo segnalato in questa cella anche in {0061;0010} come se la deduzione del margine di variazione in contante non si applicasse.
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{0081;0010}
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(-) Effetto della componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (SA-CCR - costi di sostituzione)
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera g), del CRR.
Parte del costo di sostituzione delle esposizioni da negoziazione verso una QCCP esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR. L’importo è segnalato al lordo del margine di variazione ricevuto in contante su detta componente. L’importo è segnalato con il fattore alfa 1,4 applicato come specificato all’articolo 274, paragrafo 2, del CRR.
Gli enti includono l’importo segnalato in questa cella anche in {0061;0010} come se l’esenzione non si applicasse.
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{0091;0010}
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Derivati: contributo all’esposizione potenziale futura nel quadro del SA-CCR (moltiplicativo a 1)
Articolo 429 quater, paragrafo 5, del CRR.
Esposizione potenziale futura a norma dell’articolo 278 del CRR ipotizzando un moltiplicativo di 1, ossia senza l’applicazione della deroga riguardante i contratti derivati con clienti ove tali contratti siano compensati da una QCCP di cui all’articolo 429 quater, paragrafo 5, del CRR. L’importo è segnalato con il fattore alfa 1,4 applicato come specificato all’articolo 274, paragrafo 2, del CRR.
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{0092;0010}
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(-) Effetto del moltiplicativo inferiore per le operazioni compensate per conto del cliente mediante QCCP sul contributo alla PFE (SA-CCR - esposizione potenziale futura)
Articolo 429 quater, paragrafo 5, del CRR.
Applicazione della deroga di cui all’articolo 429 quater, paragrafo 5, del CRR sul calcolo della PFE per i contratti derivati con clienti ove tali contratti siano compensati da una QCCP. L’importo è segnalato con il fattore alfa 1,4 applicato come specificato all’articolo 274, paragrafo 2, del CRR.
Gli enti includono l’importo segnalato in questa cella anche in {0091;0010} come se la deroga non si applicasse.
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{0093;0010}
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(-) Effetto della componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (metodo SA-CCR - esposizione potenziale futura)
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera g), del CRR.
Esposizione potenziale futura delle esposizioni da negoziazione verso una QCCP esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR. L’importo è segnalato con il fattore alfa 1,4 applicato come specificato all’articolo 274, paragrafo 2, del CRR.
Gli enti includono l’importo segnalato in questa cella anche in {0091;0010} come se l’esenzione non si applicasse.
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{0101;0010}
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Deroga per derivati: contributo ai costi di sostituzione nel quadro del metodo standardizzato semplificato
Articolo 429 quater, paragrafo 6, e articolo 281 del CRR.
Questa cella riporta la misura dell’esposizione dei contratti elencati nell’allegato II, punti 1 e 2, del CRR, calcolata con il metodo standardizzato semplificato previsto all’articolo 281 del CRR. L’importo è segnalato con il fattore alfa 1,4 applicato come specificato all’articolo 274, paragrafo 2, del CRR.
Gli enti che applicano il metodo standardizzato semplificato non sottraggono l’importo del margine ricevuto dalla misura dell’esposizione complessiva a norma dell’articolo 429 quater, paragrafo 6, del CRR. Non si applica quindi la deroga per i contratti derivati con clienti ove tali contratti siano compensati da una QCCP di cui all’articolo 429 quater, paragrafo 4, del CRR.
Gli enti non comprendono in questa cella i contratti misurati applicando il metodo SA-CCR o il metodo dell’esposizione originaria.
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{0102;0010}
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(-) Effetto della componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (metodo standardizzato semplificato - costi di sostituzione)
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera g), del CRR.
Parte del costo di sostituzione delle esposizioni da negoziazione verso una QCCP esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR. L’importo è segnalato al lordo del margine di variazione ricevuto in contante su detta componente. L’importo è segnalato con il fattore alfa 1,4 applicato come specificato all’articolo 274, paragrafo 2, del CRR.
Gli enti includono l’importo segnalato in questa cella anche in {0101;0010} come se l’esenzione non si applicasse.
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{0103;0010}
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Deroga per derivati: contributo all’esposizione potenziale futura nel quadro del metodo standardizzato semplificato (moltiplicativo a 1)
Articolo 281, paragrafo 2, lettera f), e articolo 429 quater, paragrafo 6, del CRR.
Esposizione potenziale futura conformemente al metodo standardizzato semplificato di cui all’articolo 281 del CRR, ipotizzando un moltiplicativo di 1. L’importo è segnalato con il fattore alfa 1,4 applicato come specificato all’articolo 274, paragrafo 2, del CRR.
Gli enti che applicano il metodo standardizzato semplificato non sottraggono l’importo del margine ricevuto dalla misura dell’esposizione complessiva a norma dell’articolo 429 quater, paragrafo 6, del CRR.
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{0104;0010}
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(-) Effetto della componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (metodo standardizzato semplificato - esposizione potenziale futura)
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera g), del CRR.
Esposizione potenziale futura delle esposizioni da negoziazione verso una QCCP esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR. L’importo è segnalato con il fattore alfa 1,4 applicato come specificato all’articolo 274, paragrafo 2, del CRR.
Gli enti includono l’importo segnalato in questa cella anche in {0103;0010} come se l’esenzione non si applicasse.
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{0110;0010}
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Deroga per derivati: metodo dell’esposizione originaria
Articolo 429 quater, paragrafo 6, e articolo 282 del CRR.
Questa cella riporta la misura dell’esposizione dei contratti elencati nell’allegato II, punti 1 e 2, del CRR, calcolata con il metodo dell’esposizione originaria previsto all’articolo 282 del CRR.
Gli enti che applicano il metodo dell’esposizione originaria non sottraggono l’importo del margine ricevuto dalla misura dell’esposizione complessiva a norma dell’articolo 429 quater, paragrafo 6, del CRR.
Gli enti che non applicano il metodo dell’esposizione originaria non compilano questa cella.
Gli enti non comprendono in questa cella i contratti misurati applicando il metodo SA-CCR o il metodo standardizzato semplificato.
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{0120;0010}
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(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (metodo dell’esposizione originaria)
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera g), del CRR.
Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente quando si applica il metodo dell’esposizione originaria previsto all’articolo 282 del CRR, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR.
Gli enti includono l’importo segnalato in questa cella anche in {0110;0010} come se l’esenzione non si applicasse.
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{0130;0010}
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Importo nozionale (con massimale) dei derivati su crediti venduti
Articolo 429 quinquies del CRR.
Gli enti determinano l’importo nozionale (con massimale) dei derivati su crediti venduti, nella definizione dell’articolo 429 quinquies, paragrafo 1, conformemente all’articolo 429 quinquies del CRR.
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{0140;0010}
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(-) Derivati su crediti acquistati ammissibili compensati a fronte dei derivati su crediti venduti
Articolo 429 quinquies del CRR.
Importo nozionale (con massimale) dei derivati su crediti acquistati (ossia quando l’ente acquista la protezione del credito da una controparte) con lo stesso nome di riferimento dei derivati su crediti venduti dall’ente, quando la durata residua della protezione acquistata è uguale o maggiore a quella della protezione venduta. Per ciascun nome di riferimento il valore non è quindi superiore al valore indicato in {0130;0010}.
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{0150;0010}
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Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 10 % a norma dell’articolo 429 septies del CRR
Articolo 429 septies, articolo 111, paragrafo 1, lettera d), e articolo 166, paragrafo 9, del CRR.
Valore dell’esposizione, in conformità dell’articolo 429 septies e dell’articolo 111, paragrafo 1, lettera d), del CRR, degli elementi fuori bilancio a rischio basso ai quali sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito dello 0 % cui rimanda l’allegato I, punto 4, lettere a), b) e c), del CRR (si ricorda che il valore dell’esposizione qui indicato è pari al 10 % del valore nominale), ossia impegni che l’ente può revocare incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso (UCC) o che comportano effettivamente la revoca automatica per deterioramento del merito di credito del debitore.
Il valore nominale non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Come specificato all’articolo 429 septies, paragrafo 2, gli enti possono invece ridurre l’importo equivalente all’esposizione creditizia di un elemento fuori bilancio dell’importo corrispondente di rettifiche di valore su crediti specifiche. Questo calcolo è soggetto a una soglia minima pari a zero.
Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, a norma dell’articolo 166, paragrafo 9, del CRR è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.
Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati all’allegato II del CRR, i derivati su crediti, le SFT e le posizioni di cui all’articolo 429 quinquies a norma dell’articolo 429 septies del CRR.
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{0160;0010}
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Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 20 % a norma dell’articolo 429 septies del CRR
Articolo 429 septies, articolo 111, paragrafo 1, lettera c), e articolo 166, paragrafo 9, del CRR.
Valore dell’esposizione, in conformità dell’articolo 429 septies e dell’articolo 111, paragrafo 1, lettera c), del CRR, degli elementi fuori bilancio a rischio medio-basso ai quali sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 20 % cui rimanda l’allegato I, punto 3, lettere a) e b), del CRR (si ricorda che il valore dell’esposizione qui indicato è pari al 20 % del valore nominale).
Il valore nominale non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Come specificato all’articolo 429 septies, paragrafo 2, gli enti possono invece ridurre l’importo equivalente all’esposizione creditizia di un elemento fuori bilancio dell’importo corrispondente di rettifiche di valore su crediti specifiche. Questo calcolo è soggetto a una soglia minima pari a zero.
Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, a norma dell’articolo 166, paragrafo 9, del CRR è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.
Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati all’allegato II del CRR, i derivati su crediti, le SFT e le posizioni di cui all’articolo 429 quinquies a norma dell’articolo 429 septies del CRR.
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{0170;0010}
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Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 50 % a norma dell’articolo 429 septies del CRR
Articolo 429 septies, articolo 111, paragrafo 1, lettera b), e articolo 166, paragrafo 9, del CRR.
Valore dell’esposizione, in conformità dell’articolo 429 septies e dell’articolo 111, paragrafo 1, lettera b), del CRR, degli elementi fuori bilancio a rischio medio ai quali sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 50 % nella definizione del metodo standardizzato per il rischio di credito cui rimanda l’allegato I, punto 2, lettere a) e b), del CRR (si ricorda che il valore dell’esposizione qui indicato è pari al 50 % del valore nominale).
Il valore nominale non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Come specificato all’articolo 429 septies, paragrafo 2, gli enti possono invece ridurre l’importo equivalente all’esposizione creditizia di un elemento fuori bilancio dell’importo corrispondente di rettifiche di valore su crediti specifiche. Questo calcolo è soggetto a una soglia minima pari a zero.
Sono compresi in questa cella le linee di liquidità e gli altri impegni verso cartolarizzazioni, vale a dire che, a norma dell’articolo 255 del CRR, per tutte le linee di liquidità il fattore di conversione del credito è pari al 50 % quale che sia la scadenza.
Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, a norma dell’articolo 166, paragrafo 9, del CRR è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.
Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati all’allegato II del CRR, i derivati su crediti, le SFT e le posizioni di cui all’articolo 429 quinquies a norma dell’articolo 429 septies del CRR.
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{0180;0010}
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Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 100 % a norma dell’articolo 429 septies del CRR
Articolo 429 septies, articolo 111, paragrafo 1, lettera a), e articolo 166, paragrafo 9, del CRR.
Valore dell’esposizione, in conformità dell’articolo 429 septies e dell’articolo 111, paragrafo 1, lettera a), del CRR, degli elementi fuori bilancio a rischio alto ai quali sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 100 % cui rimanda l’allegato I, punto 1, lettere da a) a k), del CRR (si ricorda che il valore dell’esposizione qui indicato è pari al 100 % del valore nominale).
Il valore nominale non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Come specificato all’articolo 429 septies, paragrafo 2, gli enti possono invece ridurre l’importo equivalente all’esposizione creditizia di un elemento fuori bilancio dell’importo corrispondente di rettifiche di valore su crediti specifiche. Questo calcolo è soggetto a una soglia minima pari a zero.
Sono compresi in questa cella le linee di liquidità e gli altri impegni verso cartolarizzazioni.
Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, a norma dell’articolo 166, paragrafo 9, del CRR è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.
Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati all’allegato II del CRR, i derivati su crediti, le SFT e le posizioni di cui all’articolo 429 quinquies a norma dell’articolo 429 septies del CRR.
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{0181;0010}
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(-) Rettifiche di valore su crediti generiche degli elementi fuori bilancio
Articolo 429, paragrafo 4, del CRR.
Importo delle rettifiche di valore su crediti generiche corrispondenti agli elementi fuori bilancio di cui all’articolo 429, paragrafo 4, lettera d), che gli enti deducono conformemente all’articolo 429, paragrafo 4, ultimo comma, del CRR.
L’importo segnalato non è preso in considerazione come riduzione nel calcolo degli elementi fuori bilancio segnalati nelle righe da {0150;0010} a {0180;0010}.
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{0185;0010}
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Acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento: valore contabile nel quadro della registrazione sulla base della data di negoziazione
Articolo 429 octies, paragrafo 1, del CRR.
La somma dei seguenti elementi:
— l’importo del contante connesso ad acquisti standardizzati che rimangono in bilancio fino alla data di regolamento come attività a norma dell’articolo 429, paragrafo 4, lettera a), del CRR;
— i crediti in contante connessi a vendite standardizzate che rimangono in bilancio fino alla data di regolamento come attività a norma dell’articolo 429, paragrafo 4, lettera a), del CRR. Si tratta dell’importo dopo l’effetto della compensazione tra crediti in contante per vendite standardizzate in attesa di regolamento e debiti in contante per acquisti standardizzati in attesa di regolamento, come previsto in base alla disciplina contabile applicabile.
Gli enti che applicano la registrazione sulla base della data di negoziazione segnalano la suddetta somma in questa cella anziché nella riga 0190 «Altre attività», mentre segnalano i titoli connessi ad acquisti standardizzati nella riga 0190.
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{0186;0010}
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Vendite standardizzate in attesa di regolamento: annullamento della compensazione contabile nel quadro della registrazione sulla base della data di negoziazione
Articolo 429 octies, paragrafo 2, del CRR.
Importo compensato tra crediti in contante per vendite standardizzate in attesa di regolamento e debiti in contante per acquisti standardizzati in attesa di regolamento previsto in base alla disciplina contabile.
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{0187;0010}
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(-) Vendite standardizzate in attesa di regolamento: compensazione a norma dell’articolo 429 octies, paragrafo 2, del CRR
Articolo 429 octies, paragrafo 2, del CRR.
Importo compensato tra crediti e debiti in contante ove sia le vendite che gli acquisti standardizzati connessi siano regolati sulla base della consegna contro pagamento a norma dell’articolo 429 octies, paragrafo 2, del CRR.
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{0188;0010}
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Acquisti standardizzati in attesa di regolamento: riconoscimento integrale degli impegni a pagare nel quadro della registrazione sulla base della data di regolamento
Articolo 429 octies, paragrafo 3, del CRR.
Intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati, per gli enti che, conformemente alla disciplina contabile applicabile, applicano agli acquisti e vendite standardizzati la registrazione sulla base della data di regolamento.
I titoli connessi a vendite standardizzate sono segnalati nella riga 0190 «Altre attività».
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{0189;0010}
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(-) Acquisti standardizzati in attesa di regolamento: compensazione degli impegni a pagare nel quadro della registrazione sulla base della data di regolamento a norma dell’articolo 429 octies, paragrafo 3, del CRR
Articolo 429 octies, paragrafo 3, del CRR.
La parte dell’importo segnalato nella riga 0188 compensata dall’intero valore nominale dei crediti in contante connessi a vendite standardizzate in attesa di regolamento a norma dell’articolo 429 octies, paragrafo 3, del CRR.
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{0190;0010}
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Altre attività
Articolo 429, paragrafo 4, lettera a), del CRR.
Tutte le attività diverse dai contratti derivati elencati nell’allegato II del CRR, dai derivati su crediti e dalle SFT (ad esempio vanno segnalati in questa cella, tra gli altri: i crediti contabili per il margine di variazione in contante fornito, se rilevati in base alla disciplina contabile applicabile, le attività liquide definite nel quadro del coefficiente di copertura della liquidità e le operazioni non riuscite e non regolate). Gli enti basano la valutazione sui principi stabiliti all’articolo 429 ter, paragrafo 1, e all’articolo 429, paragrafo 7, del CRR.
Gli enti comprendono in questa cella il contante ricevuto o i titoli forniti a una controparte tramite SFT e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione). Gli enti rilevano inoltre in questa sede gli elementi dedotti dal capitale primario di classe 1 e dal capitale aggiuntivo di classe 1 (ad esempio, attività immateriali, attività fiscali differite ecc.).
L’importo segnalato nella riga {0191;0010} non è preso in considerazione come riduzione nel calcolo di questa riga.
I servizi di tesoreria accentrata sono segnalati nelle righe {0193;0010}, {0194;0010}, {0195;0010}, {0196;0010}, {0197;0010} e {0198;0010}, non qui.
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{0191;0010}
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(-) Rettifiche di valore su crediti generiche degli elementi in bilancio
Articolo 429, paragrafo 4, del CRR.
Importo delle rettifiche di valore su crediti generiche corrispondenti agli elementi in bilancio di cui all’articolo 429, paragrafo 4, lettera a), che gli enti deducono conformemente all’articolo 429, paragrafo 4, ultimo comma, del CRR.
L’importo segnalato non è preso in considerazione come riduzione nel calcolo delle altre attività segnalate in {0190;0010}.
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{0193;0010}
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Servizi di tesoreria accentrata che non possono essere compensati prudenzialmente: valore nella disciplina contabile
Articolo 429 ter, paragrafi 2 e 3, del CRR.
Valore contabile dei servizi di tesoreria accentrata, ossia degli accordi in virtù dei quali i saldi attivi e passivi di diversi conti singoli sono riuniti ai fini della gestione di contante o di liquidità, che non possono essere compensati conformemente all’articolo 429 ter, paragrafi 2 e 3, del CRR.
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{0194;0010}
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Servizi di tesoreria accentrata che non possono essere compensati prudenzialmente: effetto dell’aggiunta della compensazione applicata nella disciplina contabile
Articolo 429, paragrafo 7, lettera b), e articolo 429 ter, paragrafi 2 e 3, del CRR.
Importo compensato in base alla disciplina contabile applicabile relativo ai servizi di tesoreria accentrata che non possono essere compensati prudenzialmente, segnalato in {0193;0010}.
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{0195;0010}
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Servizi di tesoreria accentrata che possono essere compensati prudenzialmente: valore nella disciplina contabile
Articolo 429 ter, paragrafi 2 e 3, del CRR.
Valore contabile dei servizi di tesoreria accentrata, ossia degli accordi in virtù dei quali i saldi attivi e passivi di diversi conti singoli sono riuniti ai fini della gestione di contante o di liquidità, che possono essere compensati conformemente all’articolo 429 ter, paragrafi 2 e 3, del CRR.
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{0196;0010}
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Servizi di tesoreria accentrata che possono essere compensati prudenzialmente: effetto dell’aggiunta della compensazione applicata nella disciplina contabile
Articolo 429 ter, paragrafi 2 e 3, del CRR.
Importo compensato in base alla disciplina contabile applicabile relativo ai servizi di tesoreria accentrata che possono essere compensati prudenzialmente, segnalato in {0195;0010}.
Se soddisfa la condizione di cui all’articolo 429 ter, paragrafo 2, lettera b), l’ente non applica l’aggiunta in questa riga ai saldi estinti in base alla procedura di cui all’articolo 429 ter, paragrafo 2, lettera a).
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{0197;0010}
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(-) Servizi di tesoreria accentrata che possono essere compensati prudenzialmente: riconoscimento della compensazione a norma dell’articolo 429 ter, paragrafo 2, del CRR
Articolo 429 ter, paragrafo 2, del CRR.
Importo compensato dall’esposizione lorda connesso a servizi di tesoreria accentrata (somma delle righe 0195 e 0196) conformemente all’articolo 429 ter, paragrafo 2.
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{0198;0010}
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(-) Servizi di tesoreria accentrata che possono essere compensati prudenzialmente: riconoscimento della compensazione a norma dell’articolo 429 ter, paragrafo 3, del CRR
Articolo 429 ter, paragrafo 3, del CRR.
Importo compensato dall’esposizione lorda connessa a servizi di tesoreria accentrata (somma delle righe 0195 e 0196) conformemente all’articolo 429 ter, paragrafo 3.
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{0200;0010}
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Aggiunta per garanzie reali costituite in relazione a derivati
Articolo 429 quater, paragrafo 2, del CRR.
Importo delle garanzie reali costitute in relazione a derivati laddove la costituzione di tale garanzia determini, in base alla disciplina contabile applicabile, una riduzione dell’importo delle attività a norma dell’articolo 429 quater, paragrafo 2, del CRR.
Gli enti non comprendono in questa cella il margine iniziale per le operazioni su derivati compensate per conto del cliente con una QCCP né il margine di variazione in contante ammissibile definito all’articolo 429 quater, paragrafo 3, del CRR.
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{0210;0010}
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(-) Crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati
Articolo 429 quater, paragrafo 3, lettera c), del CRR.
Crediti per il margine di variazione pagato in contante alla controparte in operazioni su derivati laddove l’ente sia tenuto, in base alla disciplina contabile applicabile, a contabilizzare tali crediti come attività, purché siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 429 quater, paragrafo 3, lettere da a) a e), del CRR.
L’importo segnalato è incluso anche nelle altre attività segnalate in {0190;0010}.
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{0220;0010}
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(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (margine iniziale)
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera g), del CRR.
Parte del margine iniziale (costituito in garanzia) delle esposizioni da negoziazione verso una QCCP esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR.
L’importo segnalato è incluso anche nelle altre attività segnalate in {0190;0010}.
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{0230;0010}
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Rettifiche per le SFT contabilizzate come vendita
Articolo 429 sexies, paragrafo 6, del CRR.
Valore dei titoli dati in prestito in un’operazione di vendita con patto di riacquisto e cancellati a causa di un’operazione di contabilizzazione come vendita in base alla disciplina contabile applicabile.
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{0235;0010}
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(-) Riduzione del valore dell’esposizione di prestiti di prefinanziamento o di prestiti intermedi
Articolo 429, paragrafo 8, del CRR.
Importo della riduzione del valore dell’esposizione di un prestito di prefinanziamento o di un prestito intermedio, conformemente all’articolo 429, paragrafo 8, del CRR.
L’importo segnalato è incluso nelle altre attività segnalate in {0190;0010}.
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{0240;0010}
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(-) Attività fiduciarie
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera i), del CRR.
Valore delle attività fiduciarie che, a norma dell’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera i), del CRR, sono iscritte nel bilancio dell’ente in base ai principi contabili generalmente accettati a livello nazionale, soddisfano i criteri in materia di non iscrizione contabile dell’IFRS 9 e, ove del caso, i criteri in materia di non consolidamento dell’IFRS 10, presumendo l’assenza di effetti di compensazione contabile o di altri effetti di CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM sono annullati contabilmente).
L’importo segnalato è incluso anche nelle altre attività segnalate in {0190;0010}.
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{0250;0010}
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(-) Esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera c), del CRR
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera c), e articolo 113, paragrafo 6, del CRR.
Esposizioni non consolidate al livello di consolidamento applicabile ammesse al trattamento previsto dall’articolo 113, paragrafo 6, del CRR, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui a detta disposizione, lettere da a) a e), e le autorità competenti abbiano dato l’approvazione.
L’importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l’esenzione non si applicasse.
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{0251;0010}
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(-) Esposizioni all’interno di un sistema di tutela istituzionale esentate a norma dell’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera c), del CRR
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera c), e articolo 113, paragrafo 7, del CRR.
Esposizioni ammesse al trattamento previsto dall’articolo 113, paragrafo 7, del CRR, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui a detta disposizione, lettere da a) a i), e le autorità competenti abbiano dato l’approvazione.
L’importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l’esenzione non si applicasse.
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{0252;0010}
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(-) parti garantite delle esposizioni derivanti da crediti all’esportazione escluse
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera f), del CRR.
Parti garantite delle esposizioni derivanti da crediti all’esportazione che possono essere escluse quando sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera f), del CRR.
L’importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l’esenzione non si applicasse.
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{0253;0010}
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(-) Garanzie reali in eccesso depositate presso agenti triparty escluse
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera k), del CRR.
Garanzie reali in eccesso depositate presso agenti triparty che non sono state date in prestito, che possono essere escluse conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera k).
L’importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l’esenzione non si applicasse.
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{0254;0010}
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(-) Esposizioni cartolarizzate che rappresentano un trasferimento significativo del rischio escluse
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera m), del CRR.
Esposizioni cartolarizzate da cartolarizzazioni tradizionali che soddisfano le condizioni per un trasferimento significativo del rischio di cui all’articolo 244, paragrafo 2.
L’importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l’esenzione non si applicasse.
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{0255;0010}
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(-) Esposizioni verso la banca centrale esentate a norma dell’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera n), del CRR
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera n), del CRR.
L’importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l’esenzione non si applicasse.
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{0256;0010}
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(-) Servizi accessori di tipo bancario di CSD/enti esclusi a norma dell’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera o), del CRR
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera o), del CRR.
L’importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l’esenzione non si applicasse.
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{0257;0010}
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(-) Servizi accessori di tipo bancario di enti designati esclusi a norma dell’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera p), del CRR
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera p), del CRR.
L’importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l’esenzione non si applicasse.
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{0260;0010}
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(-) Esposizioni esentate a norma dell’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del CRR
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del CRR.
Esposizioni esentate a norma dell’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del CRR, purché siano soddisfatte le condizioni ivi previste.
L’importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l’esenzione non si applicasse.
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{0261;0010}
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(-) Esposizioni di enti creditizi pubblici di sviluppo escluse - Investimenti del settore pubblico
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, del CRR.
Esposizioni derivanti da attività che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico in relazione a investimenti del settore pubblico, che possono essere escluse conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera d), del CRR.
Se è ammissibile anche come prestito agevolato ai sensi dell’articolo 429 bis, paragrafo 3, il credito non è segnalato in questa cella ma nelle righe 0262-0264 a seconda dei casi.
L’importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l’esenzione non si applicasse.
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{0262;0010}
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(-) Esposizioni di enti creditizi pubblici di sviluppo escluse - Prestiti agevolati concessi da un ente creditizio pubblico di sviluppo
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera d), e paragrafi 2 e 3, del CRR.
Esposizioni derivanti da prestiti agevolati, compreso il trasferimento (passing-through) di prestiti agevolati, concessi da un ente creditizio pubblico di sviluppo, che possono essere escluse conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera d), del CRR. Sono prese in considerazione anche le esposizioni dell’unità di un ente trattata come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma, del CRR.
L’importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l’esenzione non si applicasse.
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{0263;0010}
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(-) Esposizioni di enti creditizi pubblici di sviluppo escluse - Prestiti agevolati concessi da un organismo direttamente istituito da un’amministrazione centrale, amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera d), e paragrafi 2 e 3, del CRR.
Esposizioni derivanti da prestiti agevolati, compreso il trasferimento (passing-through) di prestiti agevolati, concessi da un organismo direttamente istituito da un’amministrazione centrale, amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro, che possono essere escluse conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera d). Sono prese in considerazione anche le esposizioni dell’unità di un ente trattata come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma.
L’importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l’esenzione non si applicasse.
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{0264;0010}
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(-) Esposizioni di enti creditizi pubblici di sviluppo escluse - Prestiti agevolati concessi da un organismo istituito da un’amministrazione centrale, amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro tramite un ente creditizio intermedio
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera d), e paragrafi 2 e 3, del CRR.
Esposizioni derivanti da prestiti agevolati, compreso il trasferimento (passing-through) di prestiti agevolati, concessi da un organismo istituito da un’amministrazione centrale, amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro tramite un ente creditizio intermedio, che possono essere escluse conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera d). Sono prese in considerazione anche le esposizioni dell’unità di un ente trattata come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma.
L’importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l’esenzione non si applicasse.
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{0265;0010}
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(-) Esposizioni derivanti dal trasferimento (passing-through) di prestiti agevolati da parte di enti creditizi non pubblici di sviluppo (o unità) escluse - Prestiti agevolati concessi da un ente creditizio pubblico di sviluppo
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera e), e paragrafi 2 e 3, del CRR.
Parti delle esposizioni derivanti dal trasferimento (passing-through) di prestiti agevolati ad altri enti creditizi, quando i prestiti agevolati sono stati concessi da un ente creditizio pubblico di sviluppo. Sono prese in considerazione anche le parti delle esposizioni delle unità di un ente non trattate come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma.
L’importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l’esenzione non si applicasse.
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{0266;0010}
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(-) Esposizioni derivanti dal trasferimento (passing-through) di prestiti agevolati da parte di enti creditizi non pubblici di sviluppo (o unità) escluse - Prestiti agevolati concessi da un organismo direttamente istituito da un’amministrazione centrale, amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera e), e paragrafi 2 e 3, del CRR.
Parti delle esposizioni derivanti dal trasferimento (passing-through) di prestiti agevolati ad altri enti creditizi, quando i prestiti agevolati sono stati concessi da un organismo direttamente istituito da un’amministrazione centrale, amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro. Sono prese in considerazione anche le parti delle esposizioni delle unità di un ente non trattate come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma.
L’importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l’esenzione non si applicasse.
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{0267;0010}
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(-) Esposizioni derivanti dal trasferimento (passing-through) di prestiti agevolati da parte di enti creditizi non pubblici di sviluppo (o unità) escluse - Prestiti agevolati concessi da un organismo istituito da un’amministrazione centrale, amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro tramite un ente creditizio intermedio
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera e), e paragrafi 2 e 3, del CRR.
Parti delle esposizioni derivanti dal trasferimento (passing-through) di prestiti agevolati ad altri enti creditizi, quando i prestiti agevolati sono stati concessi da un organismo istituito da un’amministrazione centrale, amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro tramite un ente creditizio intermedio. Sono prese in considerazione anche le parti delle esposizioni delle unità di un ente non trattate come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma.
L’importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l’esenzione non si applicasse.
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{0270;0010}
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(-) Importo delle attività dedotto — capitale di classe 1 — definizione pienamente adottata
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera b), e articolo 499, paragrafo 1, lettera a), del CRR.
Sono incluse tutte le rettifiche apportate al valore dell’attività imposte da, secondo il caso:
— articoli da 32 a 35 del CRR; oppure
— articoli da 36 a 47 del CRR; oppure
— articoli da 56 a 60 del CRR.
Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1, 2 e 4, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell’articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell’esposizione nelle celle da {0010;0010} a {0267;0010} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un’attività specifica.
Poiché sono già dedotti dalla misura del capitale, questi importi riducono l’esposizione del coefficiente di leva finanziaria e sono segnalati come cifra negativa.
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{0280;0010}
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Importo delle attività dedotto (-) o aggiunto (+) - capitale di classe 1 - definizione transitoria
Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera b), e articolo 499, paragrafo 1, lettera a), del CRR.
Sono incluse tutte le rettifiche apportate al valore dell’attività imposte da, secondo il caso:
— articoli da 32 a 35 del CRR; oppure
— articoli da 36 a 47 del CRR; oppure
— articoli da 56 a 60 del CRR.
Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, oltre a tener conto delle deroghe previste dalla parte dieci, titolo I, capi 1, 2 e 4, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell’articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell’esposizione nelle celle da {0010;0010} a {0267;0010} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un’attività specifica.
Poiché sono già dedotti dalla misura del capitale, questi importi riducono l’esposizione del coefficiente di leva finanziaria e sono segnalati come cifra negativa.
Gli enti segnalano inoltre in questa riga come valore positivo gli importi da sommare alla misura dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria conformemente all’articolo 473 bis, paragrafi 7 e 7 bis, del CRR.
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{0290;0010}
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Misura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria — con definizione pienamente adottata del capitale di classe 1
Gli enti segnalano la somma di tutte le righe da 0010 e 0267 e della riga 0270.
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{0300;0010}
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Misura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria — con definizione transitoria del capitale di classe 1
Gli enti segnalano la somma di tutte le righe da 0010 e 0267 e della riga 0280.
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Riga e colonna
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Capitale
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{0310;0010}
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Capitale di classe 1 — definizione pienamente adottata
Articolo 429, paragrafo 3, e articolo 499, paragrafo 1, lettera a), del CRR.
Importo del capitale di classe 1 calcolato a norma dell’articolo 25 del CRR senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1, 2 e 4, del CRR.
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{0320;0010}
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Capitale di classe 1 — definizione transitoria
Articolo 429, paragrafo 3, e articolo 499, paragrafo 1, lettera b), del CRR.
Importo del capitale di classe 1 calcolato a norma dell’articolo 25 del CRR tenuto conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1, 2 e 4, del CRR.
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Riga e colonna
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Coefficiente di leva finanziaria
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{0330;0010}
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Coefficiente di leva finanziaria — con definizione pienamente adottata del capitale di classe 1
Articolo 429, paragrafo 2, e articolo 499, paragrafo 1, del CRR.
Coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente alla parte II, punto 4, del presente allegato.
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{0340;0010}
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Coefficiente di leva finanziaria — con definizione transitoria del capitale di classe 1
Articolo 429, paragrafo 2, e articolo 499, paragrafo 1, del CRR.
Coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente alla parte II, punto 5, del presente allegato.
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Riga e colonna
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Requisiti: importi
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{0350;0010}
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Requisito del secondo pilastro (P2R) per far fronte ai rischi di leva finanziaria eccessiva
Articoli 104 e 104 bis della CRD. fondi propri aggiuntivi richiesti dall’autorità competente per far fronte ai rischi di leva finanziaria eccessiva, di cui all’articolo 104 della CRD.
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{0360;0010}
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di cui: costituito da capitale primario di classe 1
La parte del P2R di cui alla riga 0350 che l’autorità competente impone di detenere in forma di capitale primario di classe 1.
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{0370;0010}
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Riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII
Articolo 92, paragrafo 1 bis, del CRR.
I G-SII segnalano il valore della maggiorazione per i G-SII per il coefficiente di leva finanziaria determinato conformemente all’articolo 92, paragrafo 1 bis, del CRR.
I G-SII segnalano questo importo a partire dalla data di applicazione della riserva conformemente al CRR.
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{0380;0010}
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Orientamenti del secondo pilastro (P2G) per far fronte ai rischi di leva finanziaria eccessiva
Articolo 104 ter della CRD. fondi propri aggiuntivi comunicati dall’autorità competente per far fronte ai rischi di leva finanziaria eccessiva, di cui all’articolo 104 ter della CRD.
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{0390;0010}
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di cui: costituito da capitale primario di classe 1
La parte del P2G di cui alla riga 0380 che l’autorità competente impone di detenere in forma di capitale primario di classe 1.
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{0400;0010}
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di cui: costituito da capitale di classe 1
La parte del P2G di cui alla riga 0380 che l’autorità competente impone di detenere in forma di capitale di classe 1.
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Riga e colonna
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Requisiti: coefficienti
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{0410;0010}
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Requisito del coefficiente di leva finanziaria del primo pilastro
Articolo 92, paragrafo 1, lettera d), articolo 429 bis, paragrafo 7, e articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera n), del CRR. Coefficiente di leva finanziaria richiesto per far fronte ai rischi di leva finanziaria eccessiva, di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del CRR.
Gli enti che escludono le esposizioni verso la banca centrale dell’ente di cui all’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera n), segnalano il requisito del coefficiente di leva finanziaria adeguato di cui all’articolo 429 bis, paragrafo 7, del CRR.
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{0420;0010}
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Requisito del coefficiente di leva finanziaria SREP totale (TSLRR)
Articoli 104 e 104 bis della CRD.
La somma di i) e ii) come segue:
i) il requisito del coefficiente di leva finanziaria del primo pilastro di cui alla riga 0410;
ii) il coefficiente dei fondi propri aggiuntivi richiesti dall’autorità competente (P2R) per far fronte ai rischi di leva finanziaria eccessiva, di cui all’articolo 104 della CRD.
Gli enti calcolano il punto ii) dividendo il valore in {0350;0010} per quello in {0300;0010}.
Se l’autorità competente non ha comunicato requisiti di fondi propri aggiuntivi, è segnalato solo il punto i).
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{0430;0010}
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TSLRR: costituito da capitale primario di classe 1
La parte del coefficiente dei fondi propri aggiuntivi di cui al punto ii) della riga 0420 che l’autorità competente impone di detenere in forma di capitale primario di classe 1.
Gli enti calcolano questo valore dividendo il valore in {0360;0010} per quello in {0300;0010}.
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{0440;0010}
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Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (OLRR)
Articolo 92, paragrafo 1 bis, del CRR.
La somma di i) e ii) come segue:
i) il TSLRR di cui alla riga 0420;
ii) la riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII conformemente all’articolo 92, paragrafo 1 bis, del CRR, espressa in percentuale dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria.
Gli enti calcolano il punto ii) dividendo il valore in {0370;0010} per quello in {0300;0010}.
Il punto ii) è preso in considerazione dai G-SII solo a partire dalla data di applicazione della riserva conformemente al CRR.
Se non si applica alcuna maggiorazione per i G-SII, è segnalato solo il punto i).
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{0450;0010}
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Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (OLRR) e coefficiente degli orientamenti del secondo pilastro (P2G)
Articolo 104 ter della CRD.
La somma di i) e ii) come segue:
i) l’OLRR di cui alla riga 0440;
ii) i fondi propri aggiuntivi comunicati dall’autorità competente per far fronte ai rischi di leva finanziaria eccessiva, di cui all’articolo 104 ter della CRD, espressi in percentuale dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria.
Gli enti calcolano il punto ii) dividendo il valore in {0380;0010} per quello in {0300;0010}.
Se l’autorità competente non ha comunicato il P2G, è segnalato solo il punto i).
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{0460;0010}
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OLRR e P2G: costituito da capitale primario di classe 1
La somma di i) e ii) come segue:
i) la parte del coefficiente dei fondi propri aggiuntivi di cui alla riga 0430 che l’autorità competente impone di detenere in forma di capitale primario di classe 1;
ii) la parte del coefficiente del P2G di cui al punto ii) della riga 0450 che l’autorità competente comunica di detenere in forma di capitale primario di classe 1.
Gli enti calcolano il punto ii) dividendo il valore in {0390;0010} per quello in {0300;0010}.
Se l’autorità competente non ha comunicato il P2G, è segnalato solo il punto i).
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{0470;0010}
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OLRR e P2G: costituito da capitale di classe 1
La somma di i), ii) e iii) come segue:
i) il requisito del coefficiente di leva finanziaria SREP totale di cui alla riga 0420;
ii) la riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII conformemente all’articolo 92, paragrafo 1 bis, del CRR, espressa in percentuale dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria;
iii) la parte del coefficiente del P2G di cui al punto ii) della riga 0450 che l’autorità competente impone di detenere in forma di capitale di classe 1.
Gli enti calcolano il punto ii) dividendo il valore in {0370;0010} per quello in {0300;0010}.
Gli enti calcolano il punto iii) dividendo il valore in {0400;0010} per quello in {0300;0010}.
Se non si applica alcuna maggiorazione per i G-SII, sono segnalati solo i punti i) e iii).
Se l’autorità competente non ha comunicato il P2G, sono segnalati solo i punto i) e ii).
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Riga e colonna
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Voci per memoria
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{0480;0010}
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Coefficiente di leva finanziaria come se le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o di perdite attese su crediti analoghe non fossero state applicate
Articolo 473 bis, paragrafo 8, del CRR.
Gli enti che hanno deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui all’articolo 473 bis del CRR segnalano il coefficiente di leva finanziaria di cui disporrebbero se non dovessero applicare tale articolo.
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{0490;0010}
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Coefficiente di leva finanziaria come se il trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo non fosse stato applicato
Articolo 468, paragrafo 5, del CRR.
Gli enti che hanno deciso di applicare il trattamento temporaneo di cui all’articolo 468, paragrafo 1, del CRR segnalano il coefficiente di leva finanziaria di cui disporrebbero se non dovessero applicare tale trattamento.
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4.
C 40.00 — Trattamento alternativo della misura dell’esposizione (LR1)
20. Questa parte della segnalazione contiene i dati relativi al trattamento alternativo dei derivati, delle SFT, degli elementi fuori bilancio, degli investimenti del settore pubblico esentati e delle esposizioni verso prestiti agevolati esentate.
21. Gli enti determinano i «valori contabili di bilancio» in LR1 in base alla disciplina contabile applicabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR. Il «valore contabile presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM» indica il valore contabile di bilancio senza tener conto degli effetti di compensazione o di altra attenuazione del rischio di credito (CRM).
22. Gli enti segnalano gli elementi LR1 come se gli elementi con un segno negativo nel modello LRCalc (ad esempio esenzioni/deduzioni) conformemente alla convenzione dei segni di cui alla parte I, punto 9, del presente allegato, ad eccezione delle righe {0270;0010} {0280;0010}, non si applicassero.
23. {r0410;c0010} nel modello 40.00 è compilato solo da:
—
grandi enti che sono G-SII o che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, con frequenza semestrale;
—
grandi enti diversi dai G-SII che sono enti non quotati, con frequenza annuale;
—
enti diversi dai grandi enti ed enti piccoli e non complessi che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, con frequenza annuale.
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Riga e colonna
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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{0010;0010}
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Derivati — Valore contabile di bilancio
Somma di {0020;010}, {0050;0010} e {0060;0010}.
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{0010;0020}
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Derivati — Valore contabile presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM
Somma di {0020;0020}, {0050;0020} e {0060;0020}.
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{0010;0070}
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Derivati — Importo nozionale
Somma di {0020;0070}, {0050;0070} e {0060;0070}.
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{0020;0010}
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Derivati su crediti (protezione venduta) — Valore contabile di bilancio
Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR. Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei derivati su crediti quando l’ente vende la protezione del credito a una controparte e il contratto è iscritto in bilancio come attività.
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{0020;0020}
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Derivati su crediti (protezione venduta) — Valore contabile presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM
Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR. Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei derivati su crediti quando l’ente vende la protezione del credito a una controparte e il contratto è iscritto in bilancio come attività, presumendo l’assenza di effetti di compensazione prudenziale o contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).
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{0020;0070}
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Derivati su crediti (protezione venduta) — Importo nozionale
Somma delle celle {0030;0070} e {0040;0070}.
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{0020;0075}
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Derivati su crediti (protezione venduta) — Importo nozionale (con massimale)
Gli enti segnalano l’importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti (protezione venduta) indicato in {0020; 0070} previa riduzione delle variazioni negative del valore equo incorporate nel capitale di classe 1 in relazione al derivato su crediti venduto.
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{0030;0070}
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Derivati su crediti (protezione venduta) soggetti alla clausola di close-out — Importo nozionale
Gli enti segnalano l’importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti quando l’ente vende la protezione del credito a una controparte soggetta alla clausola di close-out.
La clausola di close-out conferisce alla parte non in stato di default il diritto di terminare e chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell’accordo al verificarsi del default, includendo in quest’ultimo l’insolvenza o il fallimento della controparte.
Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.
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{0040;0070}
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Derivati su crediti (protezione venduta) non soggetti alla clausola di close-out — Importo nozionale
Gli enti segnalano l’importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti quando l’ente vende la protezione del credito a una controparte non soggetta alla «clausola di close-out».
La clausola di close-out conferisce alla parte non in stato di default il diritto di terminare e chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell’accordo al verificarsi del default, includendo in quest’ultimo l’insolvenza o il fallimento della controparte.
Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.
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{0050;0010}
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Derivati su crediti (protezione acquistata) — Valore contabile di bilancio
Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR. Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei derivati su crediti quando l’ente acquista la protezione del credito da una controparte e il contratto è iscritto in bilancio come attività.
Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.
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{0050;0020}
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Derivati su crediti (protezione acquistata) — Valore contabile presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM
Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR. Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei derivati su crediti quando l’ente acquista la protezione del credito da una controparte e il contratto è iscritto in bilancio come attività, presumendo l’assenza di effetti di compensazione prudenziale o contabile o di effetti di CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).
Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.
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{0050;0070}
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Derivati su crediti (protezione acquistata) — Importo nozionale
Gli enti segnalano l’importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti quando l’ente acquista la protezione del credito da una controparte.
Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.
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{0050;0075}
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Derivati su crediti (protezione acquistata) — Importo nozionale (con massimale)
Gli enti segnalano l’importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti (protezione acquistata) indicato in {0050;0070} previa riduzione delle variazioni positive del valore equo incorporate nel capitale di classe 1 in relazione al derivato su crediti acquistato.
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{0050;0085}
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Derivati su crediti (protezione acquistata) — Importo nozionale (con massimale) (stesso nome di riferimento)
Gli enti segnalano l’importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti quando l’ente acquista la protezione del credito con lo stesso nome di riferimento del sottostante dei derivati su crediti venduti dall’ente segnalante.
Ai fini della segnalazione del valore di questa cella, i nomi di riferimento dei sottostanti sono considerati gli stessi se si riferiscono allo stesso soggetto giuridico e allo stesso rango (seniority).
La protezione del credito acquistata su un paniere di soggetti di riferimento è considerata la stessa se è economicamente equivalente all’acquisto separato della protezione su ciascuno dei singoli nomi compresi nel paniere.
Se l’ente acquista protezione del credito su un paniere di nomi di riferimento, questa protezione è considerata la stessa soltanto se la protezione del credito acquistata copre tutti i sottoinsiemi del paniere sul quale è stata venduta. In altri termini, la compensazione può essere rilevata soltanto se il paniere di soggetti di riferimento e il livello di subordinazione delle due operazioni sono identici.
Per ciascun nome di riferimento gli importi nozionali della protezione del credito considerati a fini di segnalazione in questa cella non eccedono gli importi segnalati in {0020;0075} e {0050;0075}.
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{0060;0010}
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Derivati finanziari — Valore contabile di bilancio
Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR.
Gli enti segnalano il valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei contratti elencati nell’allegato II del CRR quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività.
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{0060;0020}
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Derivati finanziari — Valore contabile presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM
Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR. Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei contratti elencati nell’allegato II del CRR quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività, presumendo l’assenza di effetti di compensazione prudenziale o contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).
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{0060;0070}
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Derivati finanziari — Importo nozionale
Questa cella comprende l’importo nozionale cui fanno riferimento i contratti elencati nell’allegato II del CRR.
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{0071;0010}
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Operazioni di finanziamento tramite titoli — Valore contabile di bilancio
Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR. Valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, delle SFT quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività.
Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione), inserendoli piuttosto in {0090,0010}.
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{0071;0020}
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Operazioni di finanziamento tramite titoli — Valore contabile presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM
Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR. Valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività, presumendo l’assenza di effetti di compensazione prudenziale o contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).
Quando l’SFT è contabilizzata come vendita in base alla disciplina contabile applicabile, gli enti annullano contabilmente tutte le registrazioni contabili relative alla vendita.
Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione), inserendoli piuttosto in {0090,0020}.
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{0090;0010}
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Altre attività — Valore contabile di bilancio
Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR. Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile di tutte le attività diverse dai contratti elencati nell’allegato II del CRR, dai derivati su crediti e dalle SFT.
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{0090;0020}
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Altre attività — Valore contabile di bilancio presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM
Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR. Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile di tutte le attività diverse dai contratti elencati nell’allegato II del CRR, dai derivati su crediti e dalle SFT, presumendo l’assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).
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{0095;0070}
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Elementi fuori bilancio
Gli enti segnalano il valore nominale degli elementi fuori bilancio. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.
Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell’allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell’articolo 429 septies, paragrafo 1, del CRR.
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{0210;0020}
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Garanzie in contante ricevute in operazioni su derivati — Valore contabile presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM
Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile delle garanzie in contante ricevute in operazioni su derivati, presumendo l’assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di altra CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).
Ai fini di questa cella il contante è definito come l’importo totale dei contanti, comprese le monete e le banconote/valuta. L’importo totale dei depositi presso le banche centrali è incluso nella misura in cui i depositi possono essere ritirati in periodi di stress. Gli enti non segnalano in questa cella il contante depositato presso altri enti.
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{0220;0020}
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Crediti per garanzie in contante costituite in operazioni su derivati — Valore contabile presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM
Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei crediti per garanzie in contante costituite a fronte di operazioni su derivati, presumendo l’assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).
Gli enti che, in base alla disciplina contabile applicabile, sono autorizzati a compensare i crediti per garanzie in contante costituite a fronte della corrispondente passività derivata (valore equo negativo) e che scelgono di esercitare tale facoltà annullano contabilmente la compensazione e segnalano il credito netto in contante.
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{0230;0020}
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Titoli ricevuti in un’SFT e rilevati come attività — Valore contabile presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM
Valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, dei titoli ricevuti in un’SFT e rilevati come attività in base a detta disciplina, presumendo l’assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).
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{0240;0020}
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Credito passante in contante su SFT (crediti in contante) — Valore contabile presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM
Valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, dei crediti in contante per il contante prestato al possessore dei titoli nell’ambito di un’operazione di credito passante in contante qualificata (CCLT), presumendo l’assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).
Ai fini di questa cella il contante è definito come l’importo totale dei contanti, comprese le monete e le banconote/valuta. L’importo totale dei depositi presso le banche centrali è incluso nella misura in cui i depositi possono essere ritirati in periodi di stress. Gli enti non segnalano in questa cella il contante depositato presso altri enti.
La CCLT è definita come la combinazione di due operazioni in cui un ente prende a prestito titoli dal possessore degli stessi e li presta a sua volta al prenditore dei titoli. Contestualmente l’ente riceve garanzie in contante dal prenditore dei titoli e presta a sua volta il contante ricevuto al possessore dei titoli. La CCLT qualificata rispetta tutte le condizioni seguenti:
a) entrambe le singole operazioni che formano la CCLT qualificata sono eseguite alla stessa data di negoziazione oppure, in caso di operazioni internazionali, in giornate operative contigue;
b) se le singole operazioni che formano la CCLT non indicano una scadenza, l’ente ha per legge il diritto di chiudere l’una o l’altra parte della CCLT, ossia di terminare tutte e due le operazioni che formano la CCLT, in qualsiasi momento e senza preavviso;
c) se le singole operazioni che formano la CCLT indicano una scadenza, la CCLT non comporta disallineamenti di durata per l’ente; l’ente ha per legge il diritto di chiudere l’una o l’altra parte della CCLT, ossia di terminare tutte e due le operazioni che formano la CCLT, in qualsiasi momento e senza preavviso;
d) la CCLT non comporta altre esposizioni incrementali.
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{0270;0010}
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Investimenti del settore pubblico - Crediti nei confronti di amministrazioni centrali - Valore contabile di bilancio
Ove l’ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, il valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, delle attività che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali in relazione a investimenti del settore pubblico.
Sono presi in considerazione anche i valori contabili di bilancio di un ente trattato come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma.
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{0280;0010}
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Investimenti del settore pubblico - Crediti nei confronti di amministrazioni regionali - Valore contabile di bilancio
Ove l’ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, il valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, delle attività che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali in relazione a investimenti del settore pubblico.
Sono presi in considerazione anche i valori contabili di bilancio di un ente trattato come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma.
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{0290;0010}
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Investimenti del settore pubblico - Crediti nei confronti di autorità locali - Valore contabile di bilancio
Ove l’ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, il valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, delle attività che rappresentano crediti nei confronti di autorità locali in relazione a investimenti del settore pubblico.
Sono presi in considerazione anche i valori contabili di bilancio di un ente trattato come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma.
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{0300;0010}
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Investimenti del settore pubblico - Crediti nei confronti di organismi del settore pubblico - Valore contabile di bilancio
Ove l’ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, il valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, delle attività che rappresentano crediti nei confronti di organismi del settore pubblico in relazione a investimenti del settore pubblico.
Sono presi in considerazione anche i valori contabili di bilancio dell’unità di un ente trattata come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma.
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{0310;0010}
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Prestiti agevolati - Crediti nei confronti di amministrazioni centrali - Valore contabile di bilancio
Ove l’ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, il valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, delle attività che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali in relazione a prestiti agevolati.
Sono presi in considerazione anche i valori contabili di bilancio dell’unità di un ente trattata come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma.
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{0310;0070}
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Prestiti agevolati - Crediti nei confronti di amministrazioni centrali - Importo nozionale/valore nominale
Ove l’ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, l’importo nominale degli elementi fuori bilancio in relazione alla parte inutilizzata di prestiti agevolati concessi ad amministrazioni centrali.
Sono presi in considerazione anche gli importi nominali dell’unità di un ente trattata come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma.
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{0320;0010}
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Prestiti agevolati - Crediti nei confronti di amministrazioni regionali - Valore contabile di bilancio
Ove l’ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, il valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, delle attività che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali in relazione a prestiti agevolati.
Sono presi in considerazione anche i valori contabili di bilancio dell’unità di un ente trattata come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma.
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{0320;0070}
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Prestiti agevolati - Crediti nei confronti di amministrazioni regionali - Importo nozionale/valore nominale
Ove l’ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, l’importo nominale degli elementi fuori bilancio in relazione alla parte inutilizzata di prestiti agevolati concessi ad amministrazioni regionali.
Sono presi in considerazione anche gli importi nominali dell’unità di un ente trattata come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma.
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{0330;0010}
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Prestiti agevolati - Crediti nei confronti di autorità locali - Valore contabile di bilancio
Ove l’ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, il valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, delle attività che rappresentano crediti nei confronti di autorità locali in relazione a prestiti agevolati.
Sono presi in considerazione anche i valori contabili di bilancio dell’unità di un ente trattata come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma.
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{0330;0070}
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Prestiti agevolati - Crediti nei confronti di autorità locali - Importo nozionale/valore nominale
Ove l’ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, l’importo nominale degli elementi fuori bilancio in relazione alla parte inutilizzata di prestiti agevolati concessi ad autorità locali.
Sono presi in considerazione anche gli importi nominali dell’unità di un ente trattata come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma.
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{0340;0010}
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Prestiti agevolati - Crediti nei confronti di organismi del settore pubblico - Valore contabile di bilancio
Ove l’ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, il valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, delle attività che rappresentano crediti nei confronti di organismi del settore pubblico in relazione a prestiti agevolati.
Sono presi in considerazione anche i valori contabili di bilancio dell’unità di un ente trattata come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma.
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{0340;0070}
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Prestiti agevolati - Crediti nei confronti di organismi del settore pubblico - Importo nozionale/valore nominale
Ove l’ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, l’importo nominale degli elementi fuori bilancio in relazione alla parte inutilizzata di prestiti agevolati concessi a organismi del settore pubblico.
Sono presi in considerazione anche gli importi nominali dell’unità di un ente trattata come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma.
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{0350;0010}
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Prestiti agevolati - Crediti nei confronti di società non finanziarie - Valore contabile di bilancio
Ove l’ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, il valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, delle attività che rappresentano crediti nei confronti di società non finanziarie in relazione a prestiti agevolati.
Sono presi in considerazione anche i valori contabili di bilancio dell’unità di un ente trattata come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma.
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{0350;0070}
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Prestiti agevolati - Crediti nei confronti di società non finanziarie - Importo nozionale/valore nominale
Ove l’ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, l’importo nominale degli elementi fuori bilancio in relazione alla parte inutilizzata di prestiti agevolati concessi a società non finanziarie.
Sono presi in considerazione anche gli importi nominali dell’unità di un ente trattata come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma.
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{0360;0010}
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Prestiti agevolati - Crediti nei confronti di famiglie - Valore contabile di bilancio
Ove l’ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, il valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, delle attività che rappresentano crediti nei confronti di famiglie in relazione a prestiti agevolati.
Sono presi in considerazione anche i valori contabili di bilancio dell’unità di un ente trattata come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma.
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{0360;0070}
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Prestiti agevolati - Crediti nei confronti di famiglie - Importo nozionale/valore nominale
Ove l’ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, l’importo nominale degli elementi fuori bilancio in relazione alla parte inutilizzata di prestiti agevolati concessi a famiglie.
Sono presi in considerazione anche gli importi nominali dell’unità di un ente trattata come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma.
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{0370;0010}
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Prestiti agevolati - Trasferimento (passing-through) - Valore contabile di bilancio
Ove l’ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, il valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, del trasferimento (passing-through) di prestiti agevolati, quando i prestiti agevolati non sono stati concessi dall’ente stesso.
Sono presi in considerazione anche i valori contabili di bilancio dell’unità di un ente trattata come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma.
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{0370;0070}
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Prestiti agevolati - Trasferimento (passing-through) - Importo nozionale/valore nominale
Ove l’ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, l’importo nominale degli elementi fuori bilancio in relazione alla parte inutilizzata del trasferimento (passing-through) di prestiti agevolati, quando i prestiti agevolati non sono stati concessi dall’ente stesso.
Sono presi in considerazione anche gli importi nominali dell’unità di un ente trattata come un ente creditizio pubblico di sviluppo da un’autorità competente conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma.
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{0380;0010}
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Esposizioni verso la banca centrale - Valore contabile di bilancio
Gli enti segnalano, conformemente alla disciplina contabile applicabile, il valore delle seguenti esposizioni verso la banca centrale dell’ente: i) monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale; ii) attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale.
Gli enti includono unicamente le esposizioni che soddisfano entrambe le condizioni seguenti: a) sono denominate nella stessa valuta dei depositi raccolti dall’ente; b) la loro durata media non supera in modo significativo la durata media dei depositi raccolti dall’ente.
Gli enti segnalano queste esposizioni a prescindere dal fatto che siano esentati dalla misura dell’esposizione complessiva conformemente all’articolo 429 bis, paragrafi 5 e 6, del CRR.
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{0390;0140}
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Valore delle esposizioni verso la banca centrale utilizzato per il calcolo del requisito del coefficiente di leva finanziaria adeguato di cui all’articolo 429 bis, paragrafo 7, del CRR - Importo dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria
Valore totale medio giornaliero delle esposizioni dell’ente verso la sua banca centrale, calcolate sull’intero periodo di mantenimento della riserva della banca centrale immediatamente precedente alla data di cui all’articolo 429 bis, paragrafo 5, lettera c), del CRR, che possono essere escluse a norma dell’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera n), del CRR.
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{0400;0140}
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Misura dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria utilizzata per il calcolo del requisito del coefficiente di leva finanziaria adeguato di cui all’articolo 429 bis, paragrafo 7, del CRR - Importo dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria
Misura dell’esposizione complessiva dell’ente definita all’articolo 429, paragrafo 4, del CRR, comprese le esposizioni escluse conformemente all’articolo 429, paragrafo 1, lettera n), del CRR, alla data di cui all’articolo 429 bis, paragrafo 5, lettera c), del CRR.
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{0410;0010}
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Attività totali
Gli enti segnalano in questa voce le attività totali conformemente all’ambito utilizzato nel bilancio pubblicato.
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5.
C 43.00 — Disaggregazione alternativa delle componenti della misura dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria (LR4)
24. Gli enti segnalano i valori dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria in LR4 dopo l’applicazione delle esenzioni e delle deduzioni nel modello LRCalc, ossia gli elementi con un segno negativo conformemente alla convenzione dei segni di cui alla parte I, punto 9, del presente allegato, ad eccezione delle righe {0270;0010} {0280;0010}.
25. Al fine di evitare doppi conteggi, gli enti applicano l’equazione seguente:
La somma di tutte le righe da {0010; 0010} a {0267;0010} nel modello LRCalc è uguale a = [{LR4;0010;0010} + {LR4;0040;0010} + {LR4;0050;0010} + {LR4;0060;0010} + {LR4;0065;0010} + {LR4;0070;0010} + {LR4;0080;0010} + {LR40;080;0020} + {LR4;0090;0010} + {LR4;00090;0020} + {LR4;0140;0010} + {LR4;0140;0020} + {LR4;0180;0010} + {LR4;0180;0020} + {LR4;190;0010} + {LR4;0190;0020} + {LR4;0210;0010} + {LR4;0210;0020} + {LR4;0230;0010} + {LR4;0230;0020} + {LR4;0280;0010} + {LR4;0280;0020} + {LR4;0290;0010} + {LR4;0290;0020}].
26. A fini di coerenza con i valori dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria, anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni sono segnalati come pienamente adottati.
27. Gli enti segnalano la controparte in relazione agli importi ponderati per il rischio delle esposizioni (RWEA) dopo le tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e i relativi effetti di sostituzione. Gli enti segnalano la controparte in relazione all’esposizione del coefficiente di leva finanziaria conformemente alla controparte originaria, ossia senza tener conto di CRM o effetti di sostituzione applicabili all’RWEA.
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Riga e colonna
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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{0010;0010}
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Elementi fuori bilancio — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria calcolato come somma di {LRCalc;0150;0010}, {LRCalc;0160;0010}, {LRCalc;0170;0010} e {LRCalc;0180;0010} escluse le rispettive esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera c), del CRR.
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{0010;0020}
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Elementi fuori bilancio — RWEA
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione degli elementi fuori bilancio — SFT e derivati esclusi — secondo il metodo standardizzato e secondo il metodo basato sui rating interni (IRB). Per le esposizioni soggette al metodo standardizzato, gli enti determinano l’importo ponderato per il rischio dell’esposizione a norma della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR. Per le esposizioni soggette al metodo IRB, gli enti determinano l’importo ponderato per il rischio dell’esposizione a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR.
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{0020;0010}
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di cui: finanziamenti al commercio — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi fuori bilancio relativi ai finanziamenti al commercio.
Ai fini della segnalazione in LR4 gli elementi fuori bilancio relativi ai finanziamenti al commercio si riferiscono alle lettere di credito emesse e confermate per l’importazione e l’esportazione che sono a breve temine e autoliquidantisi e a operazioni simili.
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{0020;0020}
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di cui: finanziamenti al commercio — RWEA
Valore ponderato per il rischio dell’esposizione degli elementi fuori bilancio – SFT e derivati esclusi – relativi ai finanziamenti al commercio.
Ai fini della segnalazione in LR4 gli elementi fuori bilancio relativi ai finanziamenti al commercio si riferiscono alle lettere di credito emesse e confermate per l’importazione e l’esportazione che sono a breve temine e autoliquidantisi e a operazioni simili.
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{0030;0010}
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di cui: nel quadro di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi fuori bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nel quadro di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione.
Ai fini della segnalazione in LR4 per «regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione» s’intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un’agenzia di crediti all’esportazione, sotto forma, tra l’altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all’esportazione.
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{0030;0020}
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di cui: nel quadro di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione — RWEA
Valore ponderato per il rischio dell’esposizione degli elementi fuori bilancio — SFT e derivati esclusi — relativi ai finanziamenti al commercio nel quadro di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione.
Ai fini della segnalazione in LR4 per «regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione» s’intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un’agenzia di crediti all’esportazione, sotto forma, tra l’altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all’esportazione.
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{0040;0010}
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Derivati e SFT soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria dei derivati e delle SFT soggetti a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell’articolo 272, punto 25, del CRR.
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{0040;0020}
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Derivati e SFT soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti — RWEA
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte, calcolati a norma della parte tre, titolo II, del CRR, dei derivati e delle SFT, compresi quelli fuori bilancio, soggetti a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell’articolo 272, punto 25, del CRR.
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{0050;0010}
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Derivati non soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria dei derivati non soggetti a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell’articolo 272, punto 25, del CRR.
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{0050;0020}
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Derivati non soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti — RWEA
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte, calcolati a norma della parte tre, titolo II, del CRR, dei derivati, compresi quelli fuori bilancio, non soggetti a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell’articolo 272, punto 25, del CRR.
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{0060;0010}
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SFT non soggette a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle esposizioni a SFT non soggette a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell’articolo 272, punto 25, del CRR.
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{0060;0020}
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SFT non soggette a accordo di compensazione tra prodotti differenti — RWEA
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte, calcolati a norma della parte tre, titolo II, del CRR, delle SFT, comprese quelle fuori bilancio, non soggette a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell’articolo 272, punto 25, del CRR.
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{0065;0010}
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Importi delle esposizioni derivanti dal trattamento aggiuntivo per i derivati su crediti — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria
Il contenuto della cella è uguale alla differenza tra {LRCalc;0130;0010} e {LRCalc;0140;0010} escluse le rispettive esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera c), del CRR.
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{0070;0010}
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Altre attività comprese nel portafoglio di negoziazione — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi segnalati in {LRCalc;0190;0010} esclusi gli elementi non compresi nel portafoglio di negoziazione.
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{0070;0020}
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Altre attività comprese nel portafoglio di negoziazione — RWEA
Requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5 degli elementi soggetti alla parte tre, titolo IV, del CRR.
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{0080;0010}
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Obbligazioni garantite — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni soggette al metodo standardizzato sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell’articolo 129 del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0080;0020}
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Obbligazioni garantite — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni soggette al metodo IRB sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell’articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0080;0030}
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Obbligazioni garantite — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni soggette al metodo standardizzato sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell’articolo 129 del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0080;0040}
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Obbligazioni garantite — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni soggette al metodo IRB sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell’articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0090,0010}
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Esposizioni trattate come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Somma delle celle da {0100,0010} a {0130,0010}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0090;0020}
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Esposizioni trattate come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Somma delle celle da {0100,0020} a {0130,0020}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0090;0030}
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Esposizioni trattate come emittenti sovrani — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Somma delle celle da {0100,0030} a {0130,0030}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0090;0040}
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Esposizioni trattate come emittenti sovrani — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Somma delle celle da {0100,0040} a {0130,0040}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0100;0010}
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Amministrazioni centrali e banche centrali — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni soggette al metodo standardizzato verso amministrazioni centrali o banche centrali ai sensi dell’articolo 114 del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0100;0020}
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Amministrazioni centrali e banche centrali — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni soggette al metodo IRB verso amministrazioni centrali o banche centrali ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0100;0030}
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Amministrazioni centrali e banche centrali — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni soggette al metodo standardizzato verso amministrazioni centrali o banche centrali ai sensi dell’articolo 114 del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0100;0040}
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Amministrazioni centrali e banche centrali — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni soggette al metodo IRB verso amministrazioni centrali o banche centrali ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0110;0010}
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Amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani soggette all’articolo 115, paragrafi 2 e 4, del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0110;0020}
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Amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso amministrazioni regionali e autorità locali soggette all’articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0110;0030}
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Amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani soggette all’articolo 115, paragrafi 2 e 4, del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0110;0040}
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Amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso amministrazioni regionali e autorità locali soggette all’articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0120;0010}
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Banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali soggette all’articolo 117, paragrafo 2, e all’articolo 118 del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0120;0020}
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Banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali soggette all’articolo 147, paragrafo 3, lettere b) e c), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0120;0030}
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Banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali soggette all’articolo 117, paragrafo 2, e all’articolo 118 del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{1020;0040}
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Banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali soggette all’articolo 147, paragrafo 3, lettere b) e c), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0130;0010}
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Organismi del settore pubblico trattati come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso organismi del settore pubblico soggette all’articolo 116, paragrafo 4, del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0130;0020}
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Organismi del settore pubblico trattati come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso organismi del settore pubblico soggette all’articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0130;0030}
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Organismi del settore pubblico trattati come emittenti sovrani — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso organismi del settore pubblico soggette all’articolo 116, paragrafo 4, del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0130;0040}
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Organismi del settore pubblico trattati come emittenti sovrani — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso organismi del settore pubblico soggette all’articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0140;0010}
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Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Somma delle celle da {0150,0010} a {0170,0010}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0140;0020}
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Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Somma delle celle da {0150,0020} a {0170,0020}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0140;0030}
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Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Somma delle celle da {0150,0030} a {0170,0030}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0140;0040}
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Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Somma delle celle da {0150,0040} a {0170,0040}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0150;0010}
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Amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani soggette all’articolo 115, paragrafi 1, 3 e 5, del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0150;0020}
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Amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani soggette all’articolo 147, paragrafo 4, lettera a), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0150;0030}
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Amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani soggette all’articolo 115, paragrafi 1, 3 e 5, del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0150;0040}
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Amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani soggette all’articolo 147, paragrafo 4, lettera a), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0160;0010}
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Banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso banche multilaterali di sviluppo soggette all’articolo 117, paragrafi 1 e 3, del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0160;0020}
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Banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani soggette all’articolo 147, paragrafo 4, lettera c), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0160;0030}
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Banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso banche multilaterali di sviluppo soggette all’articolo 117, paragrafi 1 e 3, del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0160;0040}
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Banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani soggette all’articolo 147, paragrafo 4, lettera c), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0170;0010}
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Organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso organismi del settore pubblico soggette all’articolo 116, paragrafi 1, 2, 3 e 5, del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0170;0020}
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Organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani soggette all’articolo 147, paragrafo 4, lettera b), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0170;0030}
|
Organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso organismi del settore pubblico soggette all’articolo 116, paragrafi 1, 2, 3 e 5, del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0170;0040}
|
Organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani soggette all’articolo 147, paragrafo 4, lettera b), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0180;0010}
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Enti — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso enti soggette agli articoli da 119 a 121 del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0180;0020}
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Enti — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso enti soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR e non costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite conformemente all’articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del CRR né sono soggette all’articolo 147, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0180;0030}
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Enti — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso enti soggette agli articoli da 119 a 121 del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0180;0040}
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Enti — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso enti soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR e non costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite conformemente all’articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del CRR né sono soggette all’articolo 147, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0190;0010}
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Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato garantite da ipoteche su beni immobili soggette all’articolo 124 del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0190;0020}
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Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso imprese soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR oppure esposizioni al dettaglio soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono garantite da ipoteche su beni immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0190;0030}
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Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato garantite da ipoteche su beni immobili soggette all’articolo 124 del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0190;0040}
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Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso imprese soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR oppure esposizioni al dettaglio soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono garantite da ipoteche su beni immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0200;0010}
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di cui: esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato garantite pienamente e totalmente da ipoteche su immobili residenziali soggette all’articolo 125 del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0200;0020}
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di cui: esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso imprese soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR oppure esposizioni al dettaglio soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono garantite da ipoteche su immobili residenziali a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0200;0030}
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di cui: esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato garantite pienamente e totalmente da ipoteche su immobili residenziali soggette all’articolo 125 del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0200;0040}
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di cui: esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso imprese soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR oppure esposizioni al dettaglio soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono garantite da ipoteche su immobili residenziali a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0210;0010}
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Esposizioni al dettaglio — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato al dettaglio soggette all’articolo 123 del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0210;0020}
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Esposizioni al dettaglio — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB al dettaglio soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su beni immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0210;0030}
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Esposizioni al dettaglio — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato al dettaglio soggette all’articolo 123 del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0210;0040}
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Esposizioni al dettaglio — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB al dettaglio soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su beni immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0220;0010}
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di cui: esposizioni al dettaglio verso PMI — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato al dettaglio verso piccole e medie imprese soggette all’articolo 123 del CRR.
Ai fini di questa cella gli enti applicano la definizione di piccola e media impresa di cui all’articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0220;0020}
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di cui: esposizioni al dettaglio verso PMI — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB al dettaglio soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono verso piccole e medie imprese e non sono garantite da ipoteche su beni immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.
Ai fini di questa cella gli enti applicano la definizione di piccola e media impresa di cui all’articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0220;0030}
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di cui: esposizioni al dettaglio verso PMI — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato al dettaglio verso piccole e medie imprese soggette all’articolo 123 del CRR.
Ai fini di questa cella gli enti applicano la definizione di piccola e media impresa di cui all’articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0220;0040}
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di cui: esposizioni al dettaglio verso PMI — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB al dettaglio soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono verso piccole e medie imprese e non sono garantite da ipoteche su beni immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.
Ai fini di questa cella gli enti applicano la definizione di piccola e media impresa di cui all’articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0230;0010}
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Imprese — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Somma di {0240,0010} e {0250,0010}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0230;0020}
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Imprese — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Somma di {0240,0020} e {0250,0020}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0230;0030}
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Imprese — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Somma di {0240,0030} e {0250,0030}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0230;0040}
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Imprese — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Somma di {0240,0040} e {0250,0040}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0240;0010}
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Imprese finanziarie — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso imprese finanziarie soggette all’articolo 122 del CRR.
Ai fini della segnalazione in LR4 per «imprese finanziarie» s’intendono le imprese regolamentate e non regolamentate diverse dagli enti di cui in {0180;0010}, la cui principale attività è l’acquisizione di partecipazioni o l’esecuzione di una o più delle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, e le imprese ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR diverse dagli enti di cui in {0180;0010}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0240;0020}
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Imprese finanziarie — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso imprese finanziarie soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su beni immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.
Ai fini della segnalazione in LR4 per «imprese finanziarie» s’intendono le imprese regolamentate e non regolamentate diverse dagli enti di cui in {0180;0010}, la cui principale attività è l’acquisizione di partecipazioni o l’esecuzione di una o più delle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, e le imprese ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR diverse dagli enti di cui in {0180;0010}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0240;0030}
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Imprese finanziarie — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso imprese finanziarie soggette all’articolo 122 del CRR.
Ai fini della segnalazione in LR4 per «imprese finanziarie» s’intendono le imprese regolamentate e non regolamentate diverse dagli enti di cui in {0180;0010}, la cui principale attività è l’acquisizione di partecipazioni o l’esecuzione di una o più delle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, e le imprese ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR diverse dagli enti di cui in {0180;0010}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0240;0040}
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Imprese finanziarie — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso imprese finanziarie soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su beni immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.
Ai fini della segnalazione in LR4 per «imprese finanziarie» s’intendono le imprese regolamentate e non regolamentate diverse dagli enti di cui in {0180;0010}, la cui principale attività è l’acquisizione di partecipazioni o l’esecuzione di una o più delle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, e le imprese ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR diverse dagli enti di cui in {0180;0010}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0250;0010}
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Imprese non finanziarie — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso imprese non finanziarie soggette all’articolo 122 del CRR.
Somma di {0260,0010} e {0270,0010}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0250;0020}
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Imprese non finanziarie — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso imprese non finanziarie soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su beni immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.
Somma di {0260,0020} e {0270,0020}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0250;0030}
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Imprese non finanziarie — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso imprese non finanziarie soggette all’articolo 122 del CRR.
Somma di {0260,0030} e {0270,0030}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0250;0040}
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Imprese non finanziarie — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso imprese non finanziarie soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su beni immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.
Somma di {0260,0040} e {0270,0040}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0260;0010}
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Esposizioni verso PMI — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso imprese che sono piccole e medie imprese soggette all’articolo 122 del CRR.
Ai fini di questa cella gli enti applicano la definizione di piccola e media impresa di cui all’articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0260;0020}
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Esposizioni verso PMI — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso imprese soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni sono verso piccole e medie imprese e non sono garantite da ipoteche su beni immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.
Ai fini di questa cella gli enti applicano la definizione di piccola e media impresa di cui all’articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0260;0030}
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Esposizioni verso PMI — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso imprese che sono piccole e medie imprese soggette all’articolo 122 del CRR.
Ai fini di questa cella gli enti applicano la definizione di piccola e media impresa di cui all’articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0260;0040}
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Esposizioni verso PMI — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso imprese soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni sono verso piccole e medie imprese e non sono garantite da ipoteche su beni immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.
Ai fini di questa cella gli enti applicano la definizione di piccola e media impresa di cui all’articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0270;0010}
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Esposizioni non verso PMI — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso imprese soggette all’articolo 122 del CRR e non sono segnalate in {0230;0040} e {0250;0040}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0270;0020}
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Esposizioni non verso PMI — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso imprese soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su beni immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR e non sono segnalate in {0230;0040} e {0250;0040}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0270;0030}
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Esposizioni non verso PMI — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso imprese soggette all’articolo 122 del CRR e non sono segnalate in {0230;0040} e {0250;0040}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0270;0040}
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Esposizioni non verso PMI — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso imprese soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su beni immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR e non sono segnalate in {0230;0040} e {0250;0040}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0280;0010}
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Esposizioni in stato di default — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Gli enti segnalano il valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato in stato di default e sono pertanto soggette all’articolo 127 del CRR.
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{0280;0020}
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Esposizioni in stato di default — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Gli enti segnalano il valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all’articolo 147, paragrafo 2, del CRR se è intervenuto un default a norma dell’articolo 178 del CRR.
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{0280;0030}
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Esposizioni in stato di default — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Gli enti segnalano l’importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni in stato di default e sono pertanto soggette all’articolo 127 del CRR.
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{0280;0040}
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Esposizioni in stato di default — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Gli enti segnalano l’importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all’articolo 147, paragrafo 2, del CRR se è intervenuto un default a norma dell’articolo 178 del CRR.
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{0290;0010}
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Altre esposizioni — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all’articolo 112, lettere k), m), n), o), p) e q), del CRR.
Gli enti segnalano in questa sede le attività dedotte dai fondi propri (ad esempio, attività immateriali) ma non classificabili altrove, anche se la classificazione non è indispensabile per determinare i requisiti di fondi propri basati sul rischio nelle colonne {*; 0030} e {*; 0040}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0290;0020}
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Altre esposizioni — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all’articolo 147, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del CRR.
Gli enti segnalano in questa sede le attività dedotte dai fondi propri (ad esempio, attività immateriali) ma non classificabili altrove, anche se la classificazione non è indispensabile per determinare i requisiti di fondi propri basati sul rischio nelle colonne {*; 0030} e {*; 0040}.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0290;0030}
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Altre esposizioni — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all’articolo 112, lettere k), m), n), o), p) e q), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0290;0040}
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Altre esposizioni — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Valore ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all’articolo 147, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0300;0010}
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di cui: esposizioni verso la cartolarizzazione — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso la cartolarizzazione soggette all’articolo 112, lettera m), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0300;0020}
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di cui: esposizioni verso la cartolarizzazione — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso la cartolarizzazione e sono soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera f), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0300;0030}
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di cui: esposizioni verso la cartolarizzazione — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo standardizzato verso la cartolarizzazione soggette all’articolo 112, lettera m), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0300;0040}
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di cui: esposizioni verso la cartolarizzazione — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni cui si applica il metodo IRB verso la cartolarizzazione e sono soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera f), del CRR.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0310;0010}
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Finanziamenti al commercio (voce per memoria) — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi in bilancio relativi ai prestiti concessi all’esportatore o importatore di merci o servizi mediante crediti all’importazione e all’esportazione e operazioni simili.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0310;0020}
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Finanziamenti al commercio (voce per memoria) — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi in bilancio relativi ai prestiti concessi all’esportatore o importatore di merci o servizi mediante crediti all’importazione e all’esportazione e operazioni simili.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0310;0030}
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Finanziamenti al commercio (voce per memoria) — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore ponderato per il rischio dell’esposizione degli elementi in bilancio relativi ai prestiti concessi all’importatore o esportatore di merci o servizi mediante crediti all’importazione e all’esportazione e operazioni simili.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0310;0040}
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Finanziamenti al commercio (voce per memoria) — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione degli elementi in bilancio relativi ai prestiti concessi all’importatore o esportatore di merci o servizi mediante crediti all’importazione e all’esportazione e operazioni simili.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0320;0010}
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di cui: nel quadro di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi in bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nel quadro di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione.
Ai fini della segnalazione in LR4 per «regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione» s’intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un’agenzia di crediti all’esportazione, sotto forma, tra l’altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all’esportazione.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0320;0020}
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di cui: nel quadro di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi in bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nel quadro di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione.
Ai fini della segnalazione in LR4 per «regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione» s’intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un’agenzia di crediti all’esportazione, sotto forma, tra l’altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all’esportazione.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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{0320;0030}
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di cui: nel quadro di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione — RWEA — Esposizioni soggette al metodo standardizzato
Valore ponderato per il rischio dell’esposizione degli elementi in bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nel quadro di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione.
Ai fini della segnalazione in LR4 per «regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione» s’intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un’agenzia di crediti all’esportazione, sotto forma, tra l’altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all’esportazione.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo standardizzato in stato di default.
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{0320;0040}
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di cui: nel quadro di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione — RWEA — Esposizioni soggette al metodo IRB
Importo ponderato per il rischio dell’esposizione degli elementi in bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nel quadro di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione.
Ai fini della segnalazione in LR4 per «regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione» s’intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un’agenzia di crediti all’esportazione, sotto forma, tra l’altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all’esportazione.
Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni soggette al metodo IRB in stato di default.
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6.
C 44.00 – Informazioni di carattere generale (LR5)
28. Questo modello raccoglie informazioni aggiuntive allo scopo di classificare le attività dell’ente e le opzioni regolamentari scelte dall’ente.
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Riga e colonna
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Istruzioni
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{0010;0010}
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Struttura societaria dell’ente
L’ente classifica la propria struttura societaria in base alle categorie seguenti:
— società mutua/cooperativa;
— altra società non per azioni.
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{0020;0010}
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Trattamento dei derivati
L’ente indica il trattamento regolamentare riservato ai derivati in base alle categorie seguenti:
— metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR);
— metodo standardizzato semplificato per il rischio di controparte;
— metodo dell’esposizione originaria.
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{0040;0010}
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Tipo di ente
L’ente classifica il proprio tipo in base alle categorie seguenti:
— banca universale (servizi di banca al dettaglio/commerciale e di investimento);
— banca commerciale/al dettaglio;
— finanziatore specializzato;
— enti creditizi pubblici di sviluppo;
— altro modello di business
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{0070;0010}
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Enti con un’unità pubblica di sviluppo
Gli enti che non sono enti creditizi pubblici di sviluppo indicano se hanno un’unità pubblica di sviluppo.
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{0080;0010},
{00090;0010},
{0100;0010}
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Organismo che garantisce l’ente creditizio pubblico di sviluppo/l’unità pubblica di sviluppo conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, lettera d), del CRR: amministrazione centrale, amministrazione regionale, autorità locale
Gli enti che sono enti creditizi pubblici di sviluppo o hanno un’unità pubblica di sviluppo segnalano se sono garantiti da un’amministrazione centrale, un’amministrazione regionale o un’autorità locale.
Gli enti indicano «VERO» nella riga corrispondente al tipo o ai tipi di fornitore di protezione applicabili e «FALSO» negli altri casi.
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{0080;0010}
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Amministrazione centrale che garantisce l’ente creditizio pubblico di sviluppo/l’unità pubblica di sviluppo
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{0090;0010}
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Amministrazione regionale che garantisce l’ente creditizio pubblico di sviluppo/l’unità pubblica di sviluppo
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{0100;0010}
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Autorità locale che garantisce l’ente creditizio pubblico di sviluppo/l’unità pubblica di sviluppo
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{0110;0010};
{0120;0010};
{0130;0010}
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Tipo di garanzia ricevuta conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 2, lettera d), del CRR
Gli enti che sono enti creditizi pubblici di sviluppo o hanno un’unità pubblica di sviluppo segnalano il tipo di protezione ricevuta.
Gli enti indicano «VERO» nella riga corrispondente al tipo o ai tipi di protezione applicabili e «FALSO» negli altri casi.
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{0110;0010}
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Obbligo di tutelare la redditività degli enti creditizi
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{0120;0010}
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Garanzia diretta dei requisiti di fondi propri o dei requisiti di finanziamento degli enti creditizi o dei prestiti agevolati da essi concessi
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{0130;0010}
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Garanzia indiretta dei requisiti di fondi propri o dei requisiti di finanziamento degli enti creditizi o dei prestiti agevolati da essi concessi
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7.
C 48.00 Volatilità del coefficiente di leva finanziaria (LR6)
29. Questo modello raccoglie informazioni allo scopo di monitorare la volatilità del coefficiente di leva finanziaria. Le informazioni sono segnalate solo dai grandi enti.
8.
C 48.01 Volatilità del coefficiente di leva finanziaria: valore medio per il periodo di riferimento
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Riga e colonna
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Istruzioni
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{0010;0010}
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Valore medio per il periodo di riferimento - Valore dell’esposizione delle SFT
Gli enti segnalano la media dei valori giornalieri del trimestre di segnalazione del valore dell’esposizione delle SFT al netto della componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente quale definita alle righe 0010 e 0050 del modello C 47.00.
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{0010;0020}
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Valore medio per il periodo di riferimento – Rettifiche per le SFT contabilizzate come vendita
Gli enti segnalano la media dei valori giornalieri del trimestre di segnalazione delle rettifiche per le SFT contabilizzate come vendita quali definite alla riga 0230 del modello C 47.00.
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9.
C 48.02 Volatilità del coefficiente di leva finanziaria: valori giornalieri per il periodo di riferimento
30. Sono segnalati i valori giornalieri nel corso del trimestre.
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Riga e colonna
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Istruzioni
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{0010;0010}
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Data di riferimento nel periodo di riferimento
Gli enti segnalano la data alla quale si riferisce il valore giornaliero segnalato. È segnalato ciascun giorno del trimestre di segnalazione.
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{0010;0020}
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Valore dell’esposizione delle SFT
Gli enti segnalano i valori giornalieri del trimestre di segnalazione del valore dell’esposizione delle SFT al netto della componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente di cui alle righe 0010 e 0050 del modello C 47.00.
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{0010;0030}
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Rettifiche per le SFT contabilizzate come vendita
Gli enti segnalano i valori giornalieri del trimestre di segnalazione delle rettifiche per le SFT contabilizzate come vendita quali definite alla riga 0230 del modello C 47.00.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
- EULAW_EL -
EULAW_EL
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