+Articolo 2 1.

Articolo 2 1.

Le entità finanziarie assicurano che le loro politiche per la sicurezza delle TIC, la sicurezza delle informazioni nonché le procedure, i protocolli e gli strumenti correlati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554 siano integrati nel loro quadro per la gestione dei rischi informatici. Le entità finanziarie definiscono politiche, procedure, protocolli e strumenti per la sicurezza delle TIC di cui al presente capo che:

a) 

garantiscono la sicurezza delle reti;

b) 

contengono adeguate salvaguardie contro le intrusioni e l’uso illecito dei dati;

c) 

preservano la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati, anche con tecniche crittografiche;

d) 

garantiscono un’accurata e pronta trasmissione dei dati senza gravi perturbazioni né indebiti ritardi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito