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+Articolo 2 1. |
Articolo 2 1.Le entità finanziarie assicurano che le loro politiche per la sicurezza delle TIC, la sicurezza delle informazioni nonché le procedure, i protocolli e gli strumenti correlati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554 siano integrati nel loro quadro per la gestione dei rischi informatici. Le entità finanziarie definiscono politiche, procedure, protocolli e strumenti per la sicurezza delle TIC di cui al presente capo che:
a)
garantiscono la sicurezza delle reti;
b)
contengono adeguate salvaguardie contro le intrusioni e l’uso illecito dei dati;
c)
preservano la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati, anche con tecniche crittografiche;
d)
garantiscono un’accurata e pronta trasmissione dei dati senza gravi perturbazioni né indebiti ritardi. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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