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---+Articolo 3 Gestione dei rischi informatici

Sezione 2

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 3 Gestione dei rischi informatici

Articolo 3

Gestione dei rischi informatici

Le entità finanziarie elaborano, documentano e attuano politiche e procedure per la gestione dei rischi informatici contenenti tutti gli elementi seguenti:

a) 

l’indicazione dell’approvazione del livello di tolleranza per i rischi informatici stabilito in conformità dell’articolo 6, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2554;

b) 

una procedura e una metodologia per condurre la valutazione dei rischi informatici, che identifichino:

i) 

le vulnerabilità e le minacce che interessano o potrebbero interessare le funzioni commerciali supportate, i sistemi di TIC e le risorse TIC che supportano tali funzioni;

ii) 

gli indicatori quantitativi o qualitativi per misurare l’impatto e la probabilità delle vulnerabilità e delle minacce di cui al punto i);

c) 

la procedura per identificare, attuare e documentare le misure di trattamento dei rischi informatici per i rischi identificati e valutati, compresa la determinazione delle misure di trattamento dei rischi informatici necessarie per far rientrare il rischio informatico nel livello di tolleranza per i rischi di cui alla lettera a);

d) 

per i rischi informatici residui ancora presenti dopo l’attuazione delle misure di trattamento dei rischi informatici di cui alla lettera c):

i) 

disposizioni relative all’identificazione di tali rischi informatici residui;

ii) 

l’assegnazione di ruoli e responsabilità per quanto riguarda:

(1) 

l’accettazione dei rischi informatici residui che superano il livello di tolleranza per i rischi dell’entità finanziaria di cui alla lettera a);

(2) 

il processo di riesame di cui al punto iv) della presente lettera d);

iii) 

l’elaborazione di un inventario dei rischi informatici residui accettati, compresa la motivazione della loro accettazione;

iv) 

disposizioni relative al riesame, almeno una volta all’anno, dei rischi informatici residui accettati, che comprendano:

1) 

l’identificazione di eventuali cambiamenti nei rischi informatici residui;

2) 

la valutazione delle misure di attenuazione disponibili;

3) 

la valutazione della validità e dell’applicabilità, alla data del riesame, delle motivazioni che giustificano l’accettazione dei rischi informatici residui;

e) 

disposizioni sul monitoraggio:

i) 

di qualsiasi cambiamento nel panorama dei rischi informatici e delle minacce informatiche;

ii) 

di vulnerabilità e minacce interne ed esterne;

iii) 

del rischio informatico dell’entità finanziaria, che consentano di individuare tempestivamente i cambiamenti che potrebbero influire sul suo profilo di rischio informatico;

f) 

disposizioni relative a un processo per garantire che si tenga conto di eventuali modifiche alla strategia aziendale e alla strategia di resilienza operativa digitale dell’entità finanziaria.

Ai fini del primo comma, lettera c), la procedura di cui a tale lettera garantisce:

a) 

il monitoraggio dell’efficacia delle misure di trattamento dei rischi informatici attuate;

b) 

la valutazione del raggiungimento dei livelli di tolleranza per i rischi fissati dall’entità finanziaria;

c) 

la valutazione del fatto che l’entità finanziaria abbia intrapreso azioni per correggere o migliorare tali misure, ove necessario.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito