+Articolo 9 1.

Articolo 9 1.

Nell’ambito delle politiche, delle procedure, dei protocolli e degli strumenti per la sicurezza delle TIC di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie elaborano, documentano e attuano procedure di gestione della capacità e delle prestazioni per:

a) 

l’identificazione dei requisiti di capacità dei loro sistemi di TIC;

b) 

l’applicazione dell’ottimizzazione delle risorse;

c) 

le procedure di monitoraggio per mantenere e migliorare:

i) 

la disponibilità dei dati e dei sistemi di TIC;

ii) 

l’efficienza dei sistemi di TIC;

iii) 

la prevenzione della carenza di capacità TIC.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito