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+Articolo 9 1. |
Articolo 9 1.Nell’ambito delle politiche, delle procedure, dei protocolli e degli strumenti per la sicurezza delle TIC di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie elaborano, documentano e attuano procedure di gestione della capacità e delle prestazioni per:
a)
l’identificazione dei requisiti di capacità dei loro sistemi di TIC;
b)
l’applicazione dell’ottimizzazione delle risorse;
c)
le procedure di monitoraggio per mantenere e migliorare:
i)
la disponibilità dei dati e dei sistemi di TIC;
ii)
l’efficienza dei sistemi di TIC;
iii)
la prevenzione della carenza di capacità TIC. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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