+Articolo 14 1.

Articolo 14 1.

Nell’ambito delle salvaguardie volte a preservare la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati, le entità finanziarie elaborano, documentano e attuano politiche, procedure, protocolli e strumenti per proteggere le informazioni in transito. In particolare, le entità finanziarie garantiscono tutti gli aspetti seguenti:

a) 

la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati durante la trasmissione di rete e la definizione di procedure per valutare la conformità a tali requisiti;

b) 

la prevenzione e l’individuazione di fughe di dati e il trasferimento sicuro delle informazioni tra l’entità finanziaria e le parti esterne;

c) 

che gli obblighi in materia di riservatezza o gli accordi di non divulgazione che riflettono le esigenze dell’entità finanziaria in materia di protezione delle informazioni sia per il personale dell’entità finanziaria che per i terzi siano attuati, documentati e regolarmente riesaminati.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito