|
+Articolo 14 1. |
Articolo 14 1.Nell’ambito delle salvaguardie volte a preservare la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati, le entità finanziarie elaborano, documentano e attuano politiche, procedure, protocolli e strumenti per proteggere le informazioni in transito. In particolare, le entità finanziarie garantiscono tutti gli aspetti seguenti:
a)
la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati durante la trasmissione di rete e la definizione di procedure per valutare la conformità a tali requisiti;
b)
la prevenzione e l’individuazione di fughe di dati e il trasferimento sicuro delle informazioni tra l’entità finanziaria e le parti esterne;
c)
che gli obblighi in materia di riservatezza o gli accordi di non divulgazione che riflettono le esigenze dell’entità finanziaria in materia di protezione delle informazioni sia per il personale dell’entità finanziaria che per i terzi siano attuati, documentati e regolarmente riesaminati. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|