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+Articolo 14 2. |
Articolo 14 2.Le entità finanziarie elaborano le politiche, le procedure, i protocolli e gli strumenti per proteggere le informazioni in transito di cui al paragrafo 1 sulla base dei risultati della classificazione dei dati approvata e della valutazione dei rischi informatici.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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