+Articolo 14 2.

Articolo 14 2.

Le entità finanziarie elaborano le politiche, le procedure, i protocolli e gli strumenti per proteggere le informazioni in transito di cui al paragrafo 1 sulla base dei risultati della classificazione dei dati approvata e della valutazione dei rischi informatici.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito