+Articolo 16 1.

Articolo 16 1.

Nell’ambito delle salvaguardie volte a preservare la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati, le entità finanziarie elaborano, documentano e attuano una politica che disciplina l’acquisizione, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi di TIC. Tale politica:

a) 

identifica le pratiche in materia di sicurezza e le metodologie relative all’acquisizione, allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi di TIC;

b) 

prevede l’identificazione di:

i) 

specifiche tecniche e specifiche tecniche delle TIC, come definite all’articolo 2, punti 4) e 5), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

ii) 

requisiti relativi all’acquisizione, allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi di TIC, con particolare attenzione ai requisiti di sicurezza delle TIC e alla loro approvazione da parte della funzione commerciale pertinente e del proprietario della risorsa TIC, conformemente ai meccanismi di governance interna dell’entità finanziaria;

c) 

specifica le misure di attenuazione del rischio di alterazione non intenzionale o di manipolazione intenzionale dei sistemi di TIC durante lo sviluppo, la manutenzione e l’installazione di tali sistemi nell’ambiente di produzione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito