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+Articolo 16 1. |
Articolo 16 1.Nell’ambito delle salvaguardie volte a preservare la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati, le entità finanziarie elaborano, documentano e attuano una politica che disciplina l’acquisizione, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi di TIC. Tale politica:
a)
identifica le pratiche in materia di sicurezza e le metodologie relative all’acquisizione, allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi di TIC;
b)
prevede l’identificazione di:
i)
specifiche tecniche e specifiche tecniche delle TIC, come definite all’articolo 2, punti 4) e 5), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
ii)
requisiti relativi all’acquisizione, allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi di TIC, con particolare attenzione ai requisiti di sicurezza delle TIC e alla loro approvazione da parte della funzione commerciale pertinente e del proprietario della risorsa TIC, conformemente ai meccanismi di governance interna dell’entità finanziaria;
c)
specifica le misure di attenuazione del rischio di alterazione non intenzionale o di manipolazione intenzionale dei sistemi di TIC durante lo sviluppo, la manutenzione e l’installazione di tali sistemi nell’ambiente di produzione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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