+Articolo 16 2.

Articolo 16 2.

Le entità finanziarie elaborano, documentano e attuano una procedura di acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi di TIC per il test e l’approvazione di tutti i sistemi di TIC prima del loro utilizzo e dopo la manutenzione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punti v), vi) e vii). Il livello dei test deve essere commisurato alla criticità delle procedure aziendali e delle risorse TIC interessate. I test sono concepiti per verificare che i nuovi sistemi di TIC siano adeguati alle prestazioni previste, anche per quanto riguarda la qualità dei software sviluppati internamente.

Le controparti centrali, oltre ai requisiti di cui al primo comma, coinvolgono, se opportuno, nella progettazione e nella conduzione dei test di cui al primo comma:

a) 

i partecipanti diretti e i clienti;

b) 

le controparti centrali interoperabili;

c) 

altre parti interessate.

I depositari centrali di titoli, oltre ai requisiti di cui al primo comma, coinvolgono, se opportuno, nella progettazione e nella conduzione dei test di cui al primo comma:

a) 

gli utenti;

b) 

i fornitori di utenze critiche e di servizi critici;

c) 

altri depositari centrali di titoli;

d) 

altre infrastrutture di mercato;

e) 

qualsiasi altro ente con cui i depositari centrali di titoli abbiano identificato interdipendenze nella loro politica di continuità operativa.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito