+Articolo 16 6.

Articolo 16 6.

In deroga al paragrafo 5, la procedura di cui al paragrafo 2 può prevedere che i dati di produzione siano memorizzati solo per specifiche occasioni di test, per periodi di tempo limitati e previa approvazione della funzione competente e segnalazione di tali occasioni alla funzione di gestione dei rischi informatici.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito