+Articolo 16 6.
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Articolo 16 6.
In deroga al paragrafo 5, la procedura di cui al paragrafo 2 può prevedere che i dati di produzione siano memorizzati solo per specifiche occasioni di test, per periodi di tempo limitati e previa approvazione della funzione competente e segnalazione di tali occasioni alla funzione di gestione dei rischi informatici.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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